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Il deposito cauzionale del sistema idrico

Con una serie di disposizioni indicate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), è entrato in vigore il cosiddetto Deposito cauzionale del sistema idrico...

di Redazione

Con una serie di disposizioni indicate dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), è entrato in vigore il cosiddetto Deposito cauzionale del sistema idrico: vediamo di cosa si tratta

 

di  Associazione europea consumatori indipendenti

Il deposito cauzionale del sistema idrico. Con le disposizioni indicate dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con delibere n.86 del 28 febbraio 2013 e n.643 del 27 dicembre 2013 è entrato in vigore, a partire dal 01.06.2014, il metodo di calcolo del deposito cauzionale del sistema idrico. Tali disposizioni prevedono che il deposito cauzionale, da applicarsi a tutti i clienti ad eccezione degli usi pubblici, sia determinato sulla base del consumo medio storico della singola utenza riferito all’anno solare precedente o, in mancanza di consumo storico, del consumo medio annuo per tipologia d’uso.
Il deposito cauzionale non viene addebitato, o qualora addebitato viene restituito, agli utenti destinatari di bonus idrico, ed ai domiciliati SEPA che abbiano registrato nell’anno solare precedente consumi inferiori a 500 mc. Il calcolo è determinato dal corrispettivo trimestrale relativo delle quote fisse e variabili. Per gli usi domestici con più di un modulo contrattuale è applicata una riduzione del 40%. I nuovi contratti beneficiano di una dilazione in fattura, con l’addebito di tre rate consecutive di importo rispettivamente pari al 50%, 25% e 25%. Per usi non domestici e con consumi superiori a 500 mc/anno sono previste forme di garanzia alternative al deposito cauzionale.
Il ricalcolo del deposito cauzionale viene effettuato annualmente, secondo le modalità su esposte. Il ricalcolo, per il solo anno successivo, non avrà luogo qualora la variazione di consumo non sia superiore al 20% in più o in meno rispetto al consumo adottato per la determinazione del deposito dell’anno precedente.
Se il ricalcolo del deposito produce un credito a favore del cliente, questo sarà restituito con la prima fattura utile. Diversamente, se il ricalcolo evidenzia un debito, lo stesso sarà addebitato in due rate nelle due successive fatture di consumi.
La funzione del deposito cauzionale è quella di compensare situazioni di morosità. In tale evenienza il deposito sarà ricostituito con riaddebito nella prima fattura utile. I depositi cauzionali versati sono annualmente ricalcolati e le eventuali differenze, se a debito per l’utente, saranno rateizzate nelle successive due fatture di consumi, se a credito saranno invece, restituite con la prima fattura utile che, fra l’altro, essendo fruttifero, deve essere rimborsato con la maggiorazione degli interessi legali al tasso vigente e a partire dalla data del suo versamento.
Abbiamo detto che la somma versata dell’utente è una garanzia di eventuali morosità, queste regole valgono per tutto il ns. paese. Il deposito infatti, non deve superare i corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, oppure un valore medio calcolato con lo stesso criterio in funzione del tipo di utenza.
L’autorità Garante del servizio idrico specifica innanzitutto che è vietato applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche.
La tariffa idrica deve essere composta da una quota fissa indipendente dal consumo, per ciascun servizio, ovvero (acqua,depurazione e fognatura) e da una quota variabile proporzionale al consumo effettivo. La tariffa variabile a sua volta è divisa anche, in quote relative ai servizi e si applica a secondo dei consumi.
Per quanto riguarda le utenze domestiche deve essere prevista un tariffa variabile agevolata il cui consumo deve essere tassativamente sotto i 30 mc l’anno. Delibera AEEGSI 644/2015.

 

 

 

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