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Cancellazioni di volo: diritti dei passeggeri e obblighi del vettore

Cancellazione del volo o negato imbarco da parte del vettore aereo. Vediamo quali sono i diritti dei passeggeri e gli obblighi del vettore...

di Redazione

Cancellazioni di volo o negato imbarco da parte del vettore aereo. Per chi utilizza l’aereo capita sempre più spesso di incorrere in disagi di questo tipo. Vediamo quali sono i diritti dei passeggeri e i doveri del vettore

 

Avv. Claudio Ruggieri

A coloro che utilizzano l’aereo come mezzo di trasporto capita sempre più spesso di incorrere in disagi determinati dal ritardo della partenza del volo rispetto a quella programmata dalla compagnia o, in ipotesi più estreme, dalla cancellazione del volo o dal negato imbarco da parte del vettore aereo.
In questi casi, i passeggeri, oltre a dover sopportare lo stress dovuto alle estenuanti attese in aeroporto, saranno costretti a subire anche i danni “collaterali” derivanti dal  ritardo o cancellazione del volo. Si pensi, ed esempio, all’ impossibilità di prendere la coincidenza per la  destinazione finale, all’ importante riunione di lavoro saltata, all’ obbligata rinuncia al concerto del proprio cantante preferito o alla vacanza tanto attesa andata in fumo.
A tutela dei viaggiatori è intervenuto il legislatore comunitario stabilendo I diritti dei passeggeri e gli obblighi delle compagnie aeree mediante l’ emanazione del regolamento europeo 261/2004/CE, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, il quale istituisce  regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Esaminiamo singolarmente ognuna di queste ipotesi:
Cancellazione del volo
Per “cancellazione volo” s’intende l’evento per cui un volo originariamente previsto dalla compagnia aerea venga, in un momento successivo, cancellato. Il verificarsi di tale situazione è contemplato e disciplinato dall’ art. 5 del Regolamento 261/2004/CE, il quale attribuisce ai passeggeri che godano di regolare prenotazione per un volo in seguito cancellato il diritto a ricevere adeguata assistenza durante la permanenza in aeroporto, ad essere imbarcati su un volo alternativo e, in alcuni casi, a beneficiare di una compensazione economica a titolo di risarcimento per il disagio subito.
Ed infatti l’ art. 7 del menzionato decreto stabilisce una “compensazione pecuniaria” a cui tutti i passeggeri hanno diritto in relazione alla lunghezza della tratta, è precisamente:

  1. a) 250 Euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  2. b) 400 Euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  3. c) 600 Euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Ovviamente a questa cifra dovrà aggiungersi il risarcimento del danno “personalmente” patito da ogni singolo passeggero (spese per il parcheggio dell’ auto, taxi per rientrare a casa, rimborso di tutto ciò che è divenuto non più usufruibile a causa della cancellazione come biglietti per altri voli interdipendenti, treni, navi, etc.) nonché il danno non patrimoniale derivante dallo stress subito.
Ritardo prolungato
L’ art. 6 del  regolamento stabilisce che “il vettore aereo “qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto

  1. a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
  2. b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
  3. c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

deve innanzitutto prestare assistenza ai passeggeri che saranno costretti a partire in ritardo.”

Le modalità di assistenza sono descritte dal successivo art. 9 e vanno dalla fornitura di pasti e bevande alla sistemazione in albergo, quando si renda necessario pernottare, comprensiva di trasferimento da e per l’ aeroporto.
Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Il tutto prestando particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.
Sul piano della risarcibilità del danno, invece, è intervenuta la giurisprudenza comunitaria effettuando alcune importanti puntualizzazioni.
La Corte di Giustizia europea (cause riunite C-581/10 e C-629/10) ha infatti precisato che i passeggeri dei voli che arrivano a destinazione con un ritardo di 3 o più ore possono richiedere alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria compresa tra i 250 e i 600 euro (in base ai km della tratta), salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal Regolamento (CE) 261 del 2004 per i casi di cancellazione del volo, viene quindi esteso anche ai casi di ritardo prolungato: secondo la Corte, infatti, i passeggeri dei voli ritardati, dal punto di vista del disagio subito, possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati all’ultimo momento, quando la perdita di tempo sia di almeno 3 ore.
Pertanto, in base al principio di parità di trattamento, anche ai passeggeri dei voli ritardati spetta il diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che la compagnia aerea sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Per quanto riguarda gli ulteriori danni patiti da ogni singolo passeggero, si rimanda a quanto detto per l’ ipotesi di cancellazione del volo.
Negato imbarco (c.d. overbooking)
Nella prassi commerciale delle compagnie aeree, spesso accade che anche chi sia regolarmente prenotato su un volo di linea, disponendo di un valido documento di trasporto ed avendo avuto l’accortezza di essersi presentato tempestivamente all’imbarco, non venga imbarcato sull’aeromobile perché lo stesso risulta già completamente occupato. Questa circostanza viene definita in termini tecnici come “overbooking” ossia, letteralmente, accettazione di prenotazioni in eccesso. E’ fuori di dubbio che il rifiuto di imbarcare il passeggero in possesso di regolare biglietto, con prenotazione confermata, costituisca un vero e proprio inadempimento contrattuale della compagnia aerea cui consegue l’obbligo di quest’ultima di risarcire i conseguenti danni.
L’ art. 4 del Regolamento dispone che “Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un’assistenza a norma dell’articolo 8”, ovvero la possibilità di scegliere tra la compensazione pecuniaria o l’ imbarco su un volo alternativo.
Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti, provvedendo immediatamente a versare agli stessi una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 e presta loro la stessa assistenza prevista in caso di ritardo del volo. Oltre a rispondere sempre degli ulteriori danni “personali” patiti dai viaggiatori.

Il Regolamento 261/2004/CE, essendo vincolante per i soli Stati membri dell’ UE, non si applica a tutti voli, ma solamente:

  1. a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
  2. b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

Per quanto riguarda, invece, l’ individuazione del foro competente, in base alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue sez. IV 9.7.2009 C 204/2008, è il Giudice del luogo di partenza o atterraggio del volo aereo effettuato in ritardo competente a conoscere della richiesta di compensazione pecuniaria basata sul contratto di trasporto aereo, per cui basta che il viaggiatore sia atterrato o decollato da un aeroporto della penisola italiana per convenire in Italia la compagnia aerea straniera.
Nel caso di voli nazionali si applica la disciplina del Codice del Consumo (D.lg. n. 206/ 2005 e ss. modificazioni) che, in materia di contratti a distanza, stabilisce come sede del foro competente sulle controversie relative ai contratti a distanza (ormai sono molto frequenti le prenotazioni online), quello dì residenza o domicilio eletto del consumatore.
L’ autorità competente è quasi sempre il Giudice di Pace, anche in considerazione della possibilità di ricorrere al procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità se il valore non supera i 2000 Euro (Reg. 861/2007/CE), molto più semplice e rapido da avviare rispetto alla procedura ordinaria.

 

 

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