Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – Testata di approfondimento fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalist* indipendenti

Vendita diretta a domicilio

Per vendita diretta a domicilio s'intende la forma di vendita al dettaglio effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale...

di Redazione

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali

 

di  Associazione Europea Consumatori Indipendenti 

Nella lettera d’incarico o nel contratto di agenzia che regola il rapporto di vendita, c.d. porta a porta, devono essere sempre specificati per iscritto diritti e obblighi ex Legge 173 del 17.08.2005.
Per “vendita diretta a domicilio” s’intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.
L’incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.
Le disposizioni delle norme in materia, chiariscono che non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali i seguenti rapporti:

  1. a) prodotti e servizi finanziari;
    b) prodotti e servizi assicurativi;
    c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili. 

Le Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, le vendite al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e’ soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L’attivita’ puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti e il settore merceologico che si intende promuovere.
Il soggetto, che intende avvalersi per l’esercizio dell’attivita’ di incaricati, deve comunicare l’elenco all’autorita’ di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale, quest’ultimo risponde agli effetti civili dell’attivita’ svolta dei medesimi.
E’ chiaro dunque che gli incaricati poi devono essere in possesso di alcuni requisiti.
L’impresa deve rilasciare un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti. 

Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita’ e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attivita’ dell’impresa, nonche’ del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Il tesserino di riconoscimento e’ obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di controllo.

Esercizio dell’attivita’ di vendita diretta a domicilio

Alle attivita’ di vendita diretta a domicilio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche’ le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

Propaganda a fini commerciali

L’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento.

Sanzioni e revoca

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
In caso di particolare gravita’ o di recidiva il sindaco puo’ inoltre disporre la sospensione della attivita’ di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e’ proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio

L’attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, e’ soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo’ essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
L’attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo’ essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
L’attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo’ essere altresi’ esercitata, senza necessita’ di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attivita’ in maniera abituale, ancorche’ non esclusiva, o in maniera occasionale, purche’ incaricati da una o piu’ imprese.
La natura dell’attivita’ di cui al comma 3 e’ di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita’, non superiore a 5.000 euro.
Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall’articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L’attivita’ commerciale puo’ essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. Non possono esercitare l’attivita’ commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e’ prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • d) coloro che hanno riportato due o piu’ condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attivita’, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza». – Il testo dell’art. 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, S.O.) 

In materia previdenziale

Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita’ di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita’ ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.

Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. 

Compenso dell’incaricato

All’incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa esercente la vendita diretta.
All’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione l’incarico deve essere provato per iscritto e puo’ essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. 

L’atto di conferimento dell’incarico deve contenere l’indicazione dei diritti e degli obblighi.

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto. In tale caso, l’incaricato e’ tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all’incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso e’ subordinato all’integrita’ dei beni e dei materiali restituiti.

Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo’ essere stabilito alcun obbligo di acquisto:

-di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attivita’ che per tipologia e quantita’ sono assimilabili ad un campionario;
– di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attivita’ commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attivita’ svolta.

Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento deve essere ritirato. In aggiunta al diritto di recesso all’incaricato alla vendita diretta a domicilio e’ in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalita’ e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante. In caso contrario, egli e’ responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalita’ e alle condizioni di cui al primo periodo.
L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facolta’ di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori ne’ di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e’ costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalita’ di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

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