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Telefonia: come recedere dal contratto

Telefonia: illegittimità di fatturazione a seguito di avvenuta disdetta. Modi di recedere dal contratto

di Redazione

In diverse occasioni, ci siamo adoperati a tutela dei consumatori ad esperire ricorsi per avere riconosciuto il diritto all’annullamento delle pretese avanzate dalle compagnie telefoniche. Queste, rimanendo del tutto silenti nel riconoscere il diritto di disdetta contrattuale, continuavano di consueto ad emettere fatture.

Cosa succede durante le fasi stragiudiziali

Durante le fasi stragiudiziali da noi affrontate in sede di conciliazione, abbiamo rilevato che solo in sede di procedimento di definizione vengono contestate da alcune compagnie le richieste di recesso fatte dall’utente nelle forme diverse secondo le condizioni generali di contratto. Ossia, col mancato invio della raccomandata a/r.
Come spesso accade, molti consumatori sono soliti disdire i contratti solamente con una telefonata rivolta ai call center. Altri, invece, sono soliti inviare una semplice lettera a mezzo fax, escludendo così l’invio di una raccomandata a.r.

La volontà di disdetta si esercita sempre con raccomandata a/r

E utile ricordare che, secondo la regolarità contrattuale, l’utente deve correttamente esercitare la volontà di disdetta del contratto, mediante l’invio di una raccomandata a/r. Ebbene, quindi, che in difetto di una norma di legge che imponga agli operatori di riconoscere agli utenti la facoltà di recedere dal contratto con qualsiasi mezzo, la modalità di esercizio del diritto di recesso fissata dalle condizioni generali di contratto nella forma scritta della raccomandata a.r. deve ritenersi l’unica valida ai fini del recesso dell’utente, fatta eccezione, però, l’ipotesi di alcune circostanze.

Le altre forme di comunicazione

Vediamo adesso, quali possono essere le alternative e i casi in cui è possibile fare valere altre forme di comunicazione. Nel rispetto delle norme che riguardano la buona fede contrattuale, l’utente può sempre subire una illegittimità da parte dell’operatore di telefonia. E questo può verificarsi quando quest’ultimo pone in essere un comportamento di assoluto silenzio alle comunicazione fatte dall’utente. Silenzio, che comporta, di conseguenza, l’emissione di ulteriori fatture successive alla richiesta di disdetta del contratto. Tuttavia, è il caso di dire, che qualora l’utente abbia comunicato all’operatore la propria volontà di recedere dal contratto, dapprima a mezzo fax e, successivamente, a mezzo mail, tale pratica risulterebbe valida.

Cosa fare in caso di non accoglimento

Quindi, in caso di non accoglimento, sarebbe buona norma esperire ricorso per ottenere il rimborso e/o lo storno di quanto pagato nelle fatture emesse dopo il recesso. ​Ad ogni modo, sollevando qualche eccezione, possiamo dire che, sebbene la disdetta avvenga con modalità difforme da quelle previste dalle condizioni di abbonamento e nel caso in cui si manifesti la volontà di recedere a mezzo fax, quindi, con modalità diverse da quelle indicate dalle condizioni generali di abbonamento, la restituzione dei terminali e delle Sim secondo le modalità consigliate dal sito internet dell’operatore, con l’accettazione dei medesimi da parte dell’operatore, di fatto, va considerata come modalità idonea a porre il gestore telefonico a conoscenza della volontà dell’utente di recedere dal contratto.

L’altro aspetto valido

Un altro aspetto, considerato valido, in proposizione di ricorso, è quello secondo cui viene ritenuto giuridicamente efficace e produttivo lo scioglimento del vincolo contrattuale in seguito all’invio della lettera da parte dell’utente a mezzo fax. Ciò, qualora, a dare la comunicazione sia stato lo stesso operatore del Call Center a seguito di richiesta di informazioni. Peraltro, a dare valore probatorio, è proprio quando successivamente l’operatore precisa all’utente che la modalità di presentazione della disdetta non era corretta, e che quindi, tale azione, conferma proprio il fatto dell’avvenuta conoscenza della disdetta da parte dell’operatore.

Il recesso dell’utente è sempre valido

Rimanendo sempre sull’argomento, è il caso di aggiungere che il recesso, effettuato dall’utente tramite il proprio legale, dovrebbe a tutti gli effetti essere considerato valido. Ciò, sebbene manifestato in modo non conforme a quanto previsto dalle carte dei servizi. Ma anche in assenza di una sottoscrizione nella nota inviata dal legale, da parte del cliente. Infine, anche alla luce del fatto che la raccomandata a.r. e/o la PEC viene inviata alla sede legale della società. Indirizzo al quale, teoricamente sono inviate tutte le comunicazioni ufficiali.

*Agostino Curiale
Presidente A.E.C.I.

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