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Preavviso di Fermo e/o di Ipoteca

Il fisco prima di avviare le procedure cautelari dovrà notificare un Preavviso di Fermo e/o di Ipoteca Immobiliare...

di Redazione

Il fisco prima di avviare le procedure cautelari dovrà notificare un Preavviso di Fermo e/o di Ipoteca Immobiliare

 

di  Agostino Curiale*

Una recentissima Sentenza di Cassazione è venuta in aiuto ai tanti consumatori i quali, trovatosi in difficoltà economiche, si sono visti iscritti ipoteche immobiliari e/o fermi amministrativi sui veicoli a motore.
Vediamo cosa è cambiato con questa nuova pronuncia, quali sono gli atti che l’Agente di Riscossione deve notificare prima di procedere al fermo o all’iscrizione dell’ipoteca, quali sono i tempi e gli adempimenti per avviare le procedure cautelari nei confronti dei contribuenti.
La sentenza recentissima a cui facciamo riferimento è la n. 4587/17 del 22 febbraio 2017, l’Ente Riscossione Sicilia ed Equitalia fino al 30 giugno 2017, dal 1° luglio 2017 sarà sostituita da Riscossione Agenzia delle Entrate, ha un anno di tempo per avviare le procedure esecutive cautelari relativi ai fermi amministrativi e/o iscrizione ipotecarie immobiliari. Trascorsi un anno dal ricevimento della cartella esattoriale l’Ente di riscossione non potrà procedere se prima non abbia inviato al contribuente un Preavviso di Fermo o di ipoteca.associazione-europea-consumatori-indipendenti
Questa sentenza modifica la legittimazione della precedente procedura attivata dal Fisco, che consentiva ampi poteri di iscrizione di ipoteche e fermi senza alcun altro sollecito o comunicazione.

Adesso, possiamo dire, nel caso sia trascorso un anno dall’avvenuta notifica della cartella, che il mancato pagamento della stessa non darà seguito alle procedure cautelare messe in atto dall’Agente di Riscossione. In buona sostanza, l’Ente di Riscossione ha un anno di tempo per procedere a qualsiasi atto esecutivo o cautelare, nei confronti del debitore, nel caso contrario qualsiasi atto di espropriazione è illegittimo e si potrà attivare ogni procedura esercitando il potere di illegittimità. In pratica la sola cartella esattoriale notificata non è da sola sufficiente a giustificare le misure cautelari.
Infatti, l’Agente di Riscossione prima di procedere deve notificare necessariamente un preavviso di fermo e/o di ipoteca con raccomandata a.r, o a mezzo posta certificata Pec.

Attenzione però, nel frattempo, il ritardo può aver comportato la prescrizione della cartella quindi sarà necessario controllare nei dettagli il debito posto in riscossione e nel caso di intervenuta prescrizione dei termini, bisognerà attivarsi in tal senso.

Ricordiamo la Prescrizione dei termini:

  • I debiti verso pagamenti Iva, Irpef, canone rai, Irap e camera di commercio si prescrivono in 10 anni
  • I debiti verso tributi comunali, Imu, Tasi, Tari, Multe per infrazione al Cds, Contributi Inail e Inps siprescrivono in 5 anni
  • I debiti per mancato pagamento della Tassa di Proprietà (Bollo auto) siprescrivono in 3 anni

A lungo la giurisprudenza ha ritenuto ben differenti le due misure sia quelle di carattere cautelari che quelle di esecuzione forzata. L’invio di un atto successivo alla cartella, avveniva solamente per i soli atti di espropriazione cioè quelli rientranti nella procedura di esecuzione forzata, per quanto invece riguardava i fermi e/o le ipoteche immobiliari l’Ente di riscossione non aveva l’obbligo di inviare nessun atto di preavviso.
Con la recente sentenza invece è stata ribaltata tale interpretazione, adesso, il debitore ha il diritto di essere avvisato prima di qualsivoglia azione volta ad arrecare un danno che tratti di Fermo dell’auto o di Ipoteca sulla casa.
Tuttavia, il contribuente prima dell’iscrizione di fermo o dell’Ipoteca dovrà ricevere un Preavviso, contenente tutti gli estremi del debito e con l’avvertimento che trascorsi 30 giorni senza che vi sia stato un regolamento della posizione debitoria, l’Ente potrà avviare la procedura cautelare.
L’altro aspetto però, riguarda il caso in cui sia trascorso un anno dal ricevimento della cartella esattoriale, in questo caso l’Agente di Riscossione dovrà inviare non un Preavviso, ma un Atto di Intimazione al Pagamento.
Ebbene affermare, che i consumatori con questa recentissima sentenza hanno ottenuto una tutela in più, ma occorre sempre essere attenti, controllare bene gli atti inviati dal fisco e nel caso impugnarli.

RACCOMANDIAMO soprattutto, come già reiterato più volte nei nostri articoli, di ritirare sempre le raccomandate, NON RITIRARLE è da sciocchi, in quanto le stesse, per via della compiuta giacenza, sono Atti regolarmente notificati trascorso il termine di giacenza di 10 giorni, col difetto poi, di non potere più agire a tutela dei propri diritti per intervenuta decadenza dei termini.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

 

 

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