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Pensione di reversibilità: a chi spetta?

Torniamo su un argomento già trattato, quello della pensione di reversibilità ma esaminandone, stavolta, differenti aspetti. L'argomento, infatti, è stato più volte sollecitato dai nostri lettori.

di Dario Coglitore

All’atto della morte di un lavoratore pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti la c.d. pensione di reversibilità, quale diritto di natura previdenziale.
Trattasi di una determinata percentuale destinata al sostentamento minimo a causa del venir meno della principale fonte di reddito e variabile in ragione di chi concorre realmente alla pensione.

Non spetta intera se il coniuge superstite percepisce reddito

A tal riguardo infatti va detto che essa non spetta nella sua totalità qualora chi ne faccia richiesta percepisce già un reddito da lavoro. La disciplina dell’erogazione della pensione di reversibilità è contenuta nell’art. 1, co. 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e vi rientrano innanzitutto il coniuge anche divorziato.

La solidarietà post-coniugale

Infatti, la solidarietà post-coniugale giustifica l’assegnazione all’ex coniuge di alcune prestazioni previdenziali previste in favore del coniuge. Presupposti fondamentali per il riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge divorziato sono: • non avere contratto nuove nozze. • Essere titolari dell’assegno di divorzio. • Anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico alla sentenza di divorzio. Può accadere che oltre all’ex coniuge il pensionato abbia lasciato anche un coniuge superstite.


La legge n. 898/1970

La legge n. 898/1970 conferisce un autonomo diritto alla pensione di reversibilità sia all’ex coniuge che al coniuge superstite, qualora entrambi posseggano i requisiti richiesti dalla legge per l’attribuzione dello stesso. Infatti, il secondo comma dell’art. 9 dispone che il coniuge divorziato” in caso di morte dell’ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art.5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.

Il terzo comma

Il terzo comma dispone invece che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art.5 … “.

Cosa succede in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite

In caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite la pensione di reversibilità va attribuita in ragione della “durata del rapporto”. Deve segnalarsi tuttavia che la giurisprudenza ha affermato che il criterio della durata del rapporto matrimoniale non può essere considerato l’unico parametro e che esso non può essere pedissequamente seguito, in quanto la sua applicazione esclusiva contrasta con la razionalità ed il buon senso.

In funzione della durata del matrimonio

Il giudice di merito investito della questione è dunque chiamato ad operare un bilanciamento tra il criterio puramente matematico della “durata dei rispettivi matrimoni” con alcuni correttivi ispirati agli elementi, di cui all’art. 5 l.n. 898/1970, posti alla base per la determinazione dell’assegno divorzile. In tal senso, la durata dei rispettivi matrimoni deve essere contemperata con la valutazione dell’importo dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge. Con la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, nonché con la valutazione comparativa delle condizioni economiche degli aventi diritto. Solo una valutazione che tenga conto di questi fattori, la cui rispettiva rilevanza rispetto al caso concreto è rimessa alla discrezionalità del giudice, potrà attuare quella finalità solidaristica che è alla base del riconoscimento del trattamento previdenziale.


Di cosa tiene conto la sentenza n. 17248 del 28 luglio 2006

Con sentenza n. 17248 del 28 luglio 2006, la Corte di Cassazione ha pure affermato che “La ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite deve essere determinata in relazione alla situazione esistente al momento del decesso al quale è collegato il beneficio previdenziale, e non può tener conto di fatti sopravvenuti, atteso che l’art.9, comma 3, l. n.898/1970, e successive modifiche, diversamente da quanto previsto dal comma 1, stesso articolo, non contempla la possibilità di revisione della effettuata ripartizione della pensione di reversibilità in relazione alla sopravvenienza di giustificati motivi”.

Con il secondo matrimonio

Apparirà, quindi, equo considerare, nella valutazione della durata, anche i numerosi casi in cui la convivenza del secondo coniuge sia iniziata prima del secondo matrimonio al tempo in cui era già intervenuta la separazione giudiziale per il precedente rapporto. La pensione di reversibilità spetta ovviamente anche al coniuge separato, essendo questi ancora un coniuge a tutti gli effetti. Tuttavia in caso di addebito di separazione, la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato, solo se il Tribunale ha riconosciuto a quest’ultimo l’assegno alimentare.

La pensione in assenza di coniuge spetta ai figli minori

La pensione, in assenza di coniuge, spetta anche ai figli che alla morte del pensionato erano minori di 18 anni. O, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo. A tal proposito si precisa che l’inabilità al lavoro deve essere accertata dalla commissione medica dell’ente che eroga la prestazione prendendo come riferimento la situazione in essere al momento del decesso del genitore. In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.


In assenza del coniuge, dei figli o del genitore

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo risultino inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto. In alcuni casi, poi, tra i soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità vi sono anche i nipoti. Qualora questi, anche se non formalmente affidati, siano minori e a carico del nonno o della nonna alla data della loro morte. Si precisa, in generale, che sono a carico coloro che si trovano in uno stato di bisogno. Non sono autosufficienti economicamente ed erano mantenuti, in maniera continuativa, dal pensionato prima del suo decesso.




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