Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – Testata di approfondimento fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalist* indipendenti

Mutui e finanziamenti: accordi consumatori – Assofin e ABI.

Importanti accordi tra consumatori e Assofin e Abi per la sospensione di mutui, prestiti e finanziamenti, a causa dei problemi finanziari delle famiglie a seguito della pandemia da Coronavirus

di Federconsumatori

Federconsumatori dà notizia di due importanti accordi, uno con Assofin e l’altro con ABI, per la moratoria e sospensione di finanziamenti, prestiti e mutui. Vediamoli nel dettaglio.

Coronavirus: Accordo Assofin – Consumatori del 17 aprile 2020 sull’attesa moratoria relativa ai finanziamenti e prestiti al consumo superiori a 1.000 Euro.

Accogliamo positivamente la moratoria Covid19 per il credito ai consumatori, pubblicata da Assofin, che darà ossigeno a molte famiglie, permettendo loro la sospensione di prestiti e finanziamenti superiori a 1.000 Euro.
Le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà derivanti dai disagi causati dall’attuale pandemia, potranno usufruire, facendone espressa richiesta, della sospensione del pagamento delle rate di prestiti e finanziamenti.
I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020 indicata dall’EBA nelle sue Linee Guida del 2 aprile 2020, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica.

Cause ammissibili di difficoltà economica

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
  3. sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  4. lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019.
    La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni appena illustrate.
    Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.
    La sospensione potra riguardare, alternativamente:
  5. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi.
  6. il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi in caso di rate non mensili.
    Le sedi di Federconsumatori Sicilia in tutte le province sono a disposizione dei cittadini per fornire assistenza ai cittadini che vogliono attivare le richieste.

Coronavirus: Accordo ABI – Consumatori del 21 aprile 2020 sulla sospensione anche per mutui garantiti da immobili e altri finanziamenti a rimborso rateale.

L’accordo amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall’evento epidemiologico da Covid19.
L’accordo prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale.
Si tratta di una ulteriore, importante, iniziativa per supportare la sostenibilità finanziaria delle famiglie.

L’Accordo riguarda:

  • mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;
  • prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.
    La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020 e non determina l’applicazione di alcuna commissione.
    La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
    Per poter accedere alla moratoria deve essere intervenuta:
  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto;
  • la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.
    Nell’ottica di venire incontro alle esigenze delle famiglie, specialmente quelle che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà economica, siamo certi che in questa difficile circostanza, le famiglie potranno trarre grande beneficio da tali sospensioni, che abbiamo fortemente richiesto e sostenuto.
Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.