Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – Testata di approfondimento fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalist* indipendenti

Matrimonio e coppie di fatto, il via all’equiparazione

di Daniela Mainenti

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica politica e sociale»

 

di Sonia Cascio e Claudia Lombardo – tirocinanti Ruo Research Unit One 

 

Partendo dall’art. 2 della Costituzione, la Corte di Cassazione conferisce alla famiglia di fatto i medesimi diritti e doveri riconosciuti ad una coppia unita in matrimonio. Il diritto alla famiglia è un diritto inviolabile riconosciuto ad ogni individuo, ma a oggi la nostra legislazione in materia di famiglia non si è uniformata ai trattati internazionali nonché alle disposizioni di matrice comunitaria, lasciando così un vuoto normativo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17195 del 2011, ha equiparato la coppia di fatto al matrimonio riconoscendola come un rapporto stabile di convivenza in quanto si elabora un progetto ed un modello di vita in comune simile a quello che si realizza all’interno di una famiglia fondata sul matrimonio: arricchimento reciproco dei conviventi, educazione dei figli, solidarietà tra coniugi.
Si osserva che una convivenza stabile e duratura tra un uomo ed una donna che si comportano come marito e moglie è stata nel tempo soggetta a diverse definizioni quali: quella del “concubinato”, connotazione negativa, in quanto costituiva un reato nonché causa di separazione con addebito di colpa . Quella della “convivenza more uxorio” è invece una connotazione neutrale, priva di alcuna regolamentazione giuridica nel nostro ordinamento.

Infine, con la riforma del diritto di famiglia si è sviluppata la nozione di “famiglia di fatto”, che non rappresenta una mera convivenza ma indica una vera e propria famiglia, portatrice di valori, arricchimento della personalità,educazione ed istruzione della prole.

Su queste basi il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.394 del 2013, ha consentito all’ex marito di non continuare a versare l’assegno divorzile all’ex moglie in quanto questa aveva intrapreso una nuova relazione di fatto. Il nuovo legame altera o rescinde il tenore di vita dell’ex moglie dato che ha di gran lunga migliorato la sua posizione economica.
In conclusione, quindi, l’orientamento giuridico riconosce alla famiglia di fatto gli stessi diritti doveri e quindi tutele che sono alla base del matrimonio, riempendo così un vuoto normativo che nulla toglierebbe alla dignità di una famiglia fondata sul matrimonio.

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