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Marketplace e sospensione dell’account venditore: profili di illegittimità

Il marketplace è un portale Internet di intermediazione attraverso i quali potenziali acquirenti scelgono e ricercano beni funzionali alle proprie esigenze o interessi...

di Dario Coglitore

I venditori che operano sui portali di compravendita online spesso si trovano a dover fronteggiare la chiusura, blocco o sospensione del proprio account  venditore. Quasi sempre la decisione della piattaforma  è inappellabile e le vittime non hanno alcun modo di far sentire le proprie ragioni se non per le vie giudiziarie

 

Avv. Dario Coglitore

Il marketplace è un portale Internet di intermediazione attraverso i quali potenziali acquirenti scelgono e ricercano beni funzionali alle proprie esigenze o interessi; e potenziali venditori professionali (anche attraverso la vendita di beni presenti nei rispettivi esercizi commerciali) — e non — offrono i propri prodotti.
L’esempio più noto di marketplace è eBay che, oltre al normale sistema di vendita, offre anche la modalità asta online che permette agli acquirenti di formulare varie offerte di prezzo per aggiudicarsi il prodotto (salvo che non venga prestabilito un prezzo da parte del venditore attraverso l’opzione «Compralo Subito»).
L’accesso alla piattaforma e l’utilizzo della stessa ai fini descritti presuppongono la registrazione al sito  con la conseguente creazione di un account — per venditori e acquirenti — che rende possibile prendere parte alle procedure di compravendita.
Al pari di tutti i contratti telematici che determinano l’accesso ad un sito di e-shop, anche in questo caso la procedura richiede la compilazione di un form online e l’accettazione, mediante la tecnica del c.d. point and click (cioè virtualmente e senza alcuna specifica sottoscrizione “analogica”) delle condizioni generali di contratto inserite  oltre che delle regole sulla privacy.
Tra le varie regole da accettare vi è quasi sempre la clausola (denominata di “Abuso”) con la quale il marketplace si riserva il potere di limitare, sospendere o interrompere i servizi e l’account   qualora ritenga che l’utente abbia compiuto azioni che possano comportare problemi, responsabilità legali o che tali azioni siano contrarie alle proprie regole.
Com’è evidente il marketplace si riserva la facoltà di recedere dal contratto unilateralmente, e spesso senza preavviso, qualora abbia motivo di ritenere che l’utente abbia violato i termini dell’accordo.
Le sospensioni degli account sono per lo più a tempo indeterminato, a volte precedute da ravvicinate sospensioni temporanee e sono usualmente accompagnate dall’impossibilità per il medesimo intestatario di aprire nuovi account a proprio nome, e quindi senza la possibilità di proseguire le attività di vendita.
In verità il motivo della sospensione non sempre risulta chiaro e fondato e non di rado appare comunque sproporzionato, sia rispetto alle motivazioni che l’hanno indotto, sia rispetto gli conseguenze che ne discendono per l’utenza.
L’impossibilità di operare sulla piattaforma determina, infatti, una paralisi della attività commerciale intrapresa dall’utente venditore professionale; circostanza  che non si traduce semplicemente in una mera perdita di clienti ma può comportare una incidenza molto più pesante fino ad arrivare sostanzialmente, ad escludere l’impresa dal mercato di riferimento.
Ebbene, a tale situazione non vi è alcun altro rimedio se non quello di adire le vie legali e far valere la nullità della clausola di abuso in parola attraverso la predisposizione di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Tale procedura permetterà all’autorità giudiziaria, attraverso un prima valutazione sommaria dei fatti, di disporre la immediata riattivazione dell’account nell’attesa che l’eventuale e successivo giudizio ordinario di merito si concluda con sentenza.
Rispetto alla normativa italiana la facoltà che il marketplace si riserva nel sospendere unilateralmente, e senza preavviso, un account presenta senza dubbio profili di illegittimità che attengono sia a ragioni formali che sostanziali.
Innanzitutto non si può sospendere improvvisamente l’account, dovendo sempre rispettarsi il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art.1375c.c.).
Inoltre, deve rilevarsi che il contenuto della clausola che conferisce in via esclusiva al marketplace il potere di recesso ad nutum nei confronti dell’utente, generando un evidente squilibrio di diritti e obblighi fra le parti (evidentemente a vantaggio del contraente forte) deve intendersi vessatoria e quindi nulla per difetto di specifica sottoscrizione ai sensi del secondo comma del 1341 c.c.
L’approvazione del testo contrattuale mediante la pressione del testo virtuale in calce al modulo di registrazione, infatti, non è sufficiente per riconoscere efficacia alla clausola, occorrendo invece una autonoma visualizzazione delle stesse con una specifica approvazione, o quanto meno una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie numericamente indicate, per mezzo di firma digitale (Cfr. Tribunale Catanzaro 30.04.2012; Tribunale Messina 07.07.2010).
Pur volendo prescindere dalla vessatorietà della clausola, esiste un’altra ragione per la quale la stessa deve ritenersi invalida.
L’opera di “intermediazione” esercitata dai portali di compravendita, svolge un notevole compito nell’avvicinare la potenziale clientela all’offerta commerciale delle imprese presenti on line.
La capacità di attrarre utenti, insieme all’affidabilità e alla facilità d’utilizzo del sistema, ha certamente permesso ai vari marketplace (eBay, Amazon, etc.) di crescere a dismisura ma ha anche ingenerato di fatto una posizione di mercato dominante.
Si è, in sostanza, instaurato un circolo virtuoso per cui la crescita del portale determina un conseguenziale aumento di richieste da parte delle aziende che hanno interesse a farne parte per poter pubblicizzare e commercializzare i propri prodotti e per tale ragione hanno compiuto investimenti specifici allo scopo di operare nell’ambito delle piattaforme di e-commerce in questione.

Per tali ragioni  la presenza su tali piattaforme appare indispensabile ai fini della sopravvivenza delle piccole aziende le quali finiscono inevitabilmente col porsi nei confronti del marketplace in una situazione di c.d. “dipendenza economica” da esso, stante la reale impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
La presenza di investimenti “specifici” è sufficiente a radicare una situazione di dipendenza economica.
Il costo per l’impresa è rappresentato, infatti, da quella parte di investimenti specifici che, per ragioni di tempo, non sono stati ancora ammortizzati.  Più aumenta il grado di specificità, più cresce la durata attesa della relazione contrattuale.
Alla luce di quanto il marketplace assume un ruolo predominante nell’ambito dell’e-commerce e abusa della sua posizione dominante determinando un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi nei rapporti commerciali con le imprese; l’abuso può anche consistere nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie.
Ecco allora che la clausola di recesso ad nutum esercitata dal marketplace, poiché rappresenterebbe una interruzione arbitraria delle relazioni commerciali allacciate con l’utente venditore, idonea in quanto tale idonea a compromettere del tutto l’attività della impresa economicamente “dipendente”,  diviene espressione di “abuso di dipendenza economica” sanzionabile, e quindi nulla, ai sensi dell’art. 9 della L.n. 192/1998 ovvero la cd. Legge sulla subfornitura.

Vero è che si potrebbe escludere l’applicabilità della citata normativa al caso in esame argomentando che la relazione commerciale avviata dagli utenti del marketplace, riguardando un servizio di hosting per la vendita dei propri prodotti, non potrebbe soggiacere alla disciplina della subfornitura che opera invece in un differente settore economico; tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 24906 del 25 novembre 2011) a chiarito “che l’abuso di dipendenza economica configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall’esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, la quale presuppone in primo luogo la situazione di dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una fornitrice ed inoltre che l’abuso determini un significativo squilibrio di diritti e obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della norma, laddove si parla di imprese clienti e fornitrici (l’uso del termine cliente non è presente altrove nel testo di legge)”.
Presupposto essenziale, quindi, è che il rapporto commerciale tra le parti sia fondato su di un contratto, tanto è vero che il comma terzo dell’art. 9 prevede la nullità della clausola che realizzi l’abuso di dipendenza economica. È proprio l’utilizzo del termine cliente, senza qualsivoglia riferimento della norma al contratto di subfornitura, che fa propendere la giurisprudenza maggioritaria per l’applicabilità della disciplina  a tutti i rapporti contrattuali tra imprese.
Alcune pronunce di diversi Tribunali hanno confermato quanto sopra esposto, ordinando la riattivazione dell’account sospeso posto che la estromissione dalla piattaforma (nel caso di specie eBay) era idonea a costituire in re ipsa prova di un pregiudizio grave ed irreparabile ai danni del venditore professionale che fosse “integrato” nella piattaforma stessa (mediante un proprio “Negozio eBay”).

Tuttavia, la tempestività dell’azione intrapresa è un fattore importante al fine di attivare con successo una procedura d’urgenza, così come è importante rivolgersi a professionisti competenti che abbiano dimestichezza con la materia informatica, caratteristica peculiare di queste fattispecie.

 

 

 

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11 Responses

  1. Sono nella situazione appena specificata in cui senza preavviso mi è stato disattivato Marketplace…non conosco il motivo ma sono in difficoltà con le mie vendite…vorrei sapere precisamente come posso muovermi per farlo riabilitare grazie

  2. Anche io stessa situazione.
    Se vendi un prodotto di marca, secondo Marketplace non dovresti scrivere la marca… perchè secondo loro è sempre falso.
    Assurdo.

  3. Salve sono in questa situazione e vorrei continuare le mie vendite, posso sapere come muovermi? Ho richiesto varie volte il controllo ma mi è stato bloccato definitivamente.grazie

  4. Mi hanno bloccato le mie vendite di punto in bianco…….e accesso venerdì 23 giugno dicendo entro 7 giorni avvieremo!!!! Fino ad oggi Nulla…..come osso fare sto mandando ogni volta segnalazioni….ma nessuno risponde…..

  5. Mi hanno anche a me sospeso marketplace non conoscendo il motivo e mettendomi in difficoltà nelle mie vendite eseguite dai messaggi che mi arrivavano con marketplace…come si puo fare una cosa del genere senza aver mai violato niente

  6. Mi hanno bloccato senza avere fatto nulla tanto da indurmi a pensare che qcuno abbia agito al posto mio, rubando i l’accaunt… È possibile?
    Vorrei capirci qcosa, credo sia un mio diritto sapere perché sono stata bloccata. Grazie

  7. Appena escluso da Marketplace, ho sempre venduto roba a cui volevo dare una seconda vita e allo stesso tempo monetizzare qualcosina, se il problema è stato precisare la marca, allora il sistema è sbagliato, io devo specificare cosa sto vendendo visto che la marca/griffe non è visibile su delle scarpe e quindi la persona a è tenuta a sapere cosa sta comprando, io sono basito, non so come muovermi dopo svariati tentativi di sapere cosa avessi fatto di sbagliato. Farò a meno di Marketplace! Amen

  8. Sono bloccata sul mercatino di Fb da quasi due mesi, il primo settembre sono praticamente quindi due mesi che non posso assolutamente pubblicare annunci! Non capisco proprio il motivo! Cosa ho fatto per ritrovarmi questo blocco? Quanto deve durare ancora? Che devo fare per essere sbloccata in qualche modo? Devo considerarmi disattivata definitivamente o cosa?! Gradirei una risposta, Marketplace mi serve per lavorare!! Al momento sto sfruttando app alternative!

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