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La legittimazione processuale nell’ipotesi di morte della parte costituita

Cosa succede se, durante il processo, la parte costituita viene a mancare? Ci aiuta a capire l'avvocato Giovanni Parisi in questo articolo

di Redazione

Non è affatto raro, nella prassi processuale, l’evenienza del decesso durante il giudizio di una delle part ritualmente costituita. In tale ipotesi, la legge prevede, all’art. 300 c.p.c., che il procuratore della parte deceduta ne dichiari l’evento in udienza, e da quel momento il processo è interrotto per un trimestre, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione nei modi di legge.

Legittimazione “ad causam”

La locuzione “coloro ai quali spetta di proseguire” il processo interrotto in luogo della parte deceduta, lungi dall’essere solamente formale, rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per la corretta tenuta del processo: attiene, invero, alla legittimazione “ad causam”, quale condizione dell’azione coincidente con “la reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio” (Cass. Sez. Un., n. 2951/2016). Con riferimento alla ipotesi in commento, l’art. 110 c.p.c., dispone che “quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”, con ciò identificando il legittimato a subentrare nel processo (attivamente o passivamente) l’erede della parte. In proposito, secondo il costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità, nella ipotesi di morte di una delle part in corso di giudizio, la relatva ” legitimatio ad causam” si trasmette non al semplice chiamato alla eredità, bensì, in via esclusiva, all’erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione, conseguente alla successione, presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità. Il suesposto principio, peraltro, non trova eccezione nemmeno nella ipotesi in cui il destnatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di legittimario del de cuius , occorrendo, pur sempre, la materiale accettazione.

Carenza di legittimazione?

In mancanza della accertata qualità ereditaria, dunque, si instaurerebbe un rapporto processuale viziato proprio per la carenza di legittimazione attiva o passiva, che pertanto dovrà essere immediatamente rilevato nel giudizio. Come confermato dai giudici della Suprema Corte, difatti, “i chiamati all’eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la notifica, non assumono la qualità di erede, ma hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione” (Cass. Civ., n. 21227/2014. Analogamente, Cass. Civ., n. 25151/2014; n. Cass. Civ., n. 7517/2011). Più in partcolare, la S.C., in una recente pronuncia, ha chiarito che “il possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non sostanzia una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è rilevabile d’ufficio dal giudice in tutto il corso del processo. Solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l’appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda” (Cass. Civ., n. 31402/2019).

In correlazione con il predetto assunto, è stato correttamente stabilito che “in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l’ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc). Solo qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi, ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell’atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti” (Cass. Civ., n. 21227/2014. Conforme, per tutte, Cass. Civ., n. 21287/2011).​

In altri termini, dunque, l’interessato alla riassunzione a seguito dell’evento interruttivo per morte della parte, è onerato dal provare di avere agito con diligenza nell’individuazione dei legittimati processuali alla successione nel giudizio interrotto, identficati, appunto, con gli eredi del de cuius . Ed infatti, incombe su colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede del ” de cuius “, l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 c.c., l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (così Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983).

Peraltro il suddetto onere di dimostrare che vi sia stata in concreto l’accettazione della eredità da parte del chiamato in riassunzione, non comporta una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l’art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l’accettazione o meno della eredità da parte del chiamato (così Cass. Civ., n. 2489/1987. Conformi, Cass. Civ., n. 6479/2002; Cass. Civ., n. 11634/1991; Cass. Civ., n. 1885/1988; Cass. Civ., n. 2489/1987; Cass. Civ., n. 4520/1984; Cass. Civ., n. 125/1983). Pertanto, al fine di instaurare correttamente il contraddittorio in riassunzione a seguito dell’evento previsto dall’art. 300 c.p.c., occorre preliminarmente accertarsi con diligenza della sussistenza della qualità di erede utile alla successione nel processo interrotto e ad acquisire la legittimazione ad causam necessaria al corretto svolgimento del processo.

Di interessante rilievo appare, al riguardo, una ordinanza della Suprema Corte, in cui, con riferimento alla configurabilità della legittimazione attiva di un discendente dell’attore e al relativo onere probatorio circa la qualità di erede, ha chiarito che “il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “de cuius”, non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l’esistenza di tale rapporto producendo l’atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, di cui costituisce atto idoneo l’esercizio stesso dell’azione” (Cass. Civ., n. 6745/2018).
Avv. Giovanni Parisi

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