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Contratto di lavoro a termine e diritto di precedenza

Il diritto di precedenza riconosce al lavoratore il diritto di essere preferito nelle eventuali assunzioni

di Dario Coglitore

Il diritto di precedenza conferisce al lavoratore la possibilità di chiedere di essere preferito nel caso di nuove assunzioni da parte del datore di lavoro o, talvolta, anche nel caso di trasformazione dei rapporti di lavoro già in essere.
L’istituto in questione è regolamentato dall’art. 24 del D.lgs n. 81/2015 (così come aggiornato dal c.d. Decreto Dignità) il quale riconosce al lavoratore, già titolare di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, che ha prestato complessivamente una attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, il diritto ad essere preferito nelle eventuali assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, limitatamente alle mansioni già svolte dal lavoratore medesimo nei rapporti a termine.

Astensione per maternità

La norma prevede anche che il periodo di astensione obbligatoria di maternità, intervenuto in esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza.
Inoltre alle stesse lavoratrici madri è riconosciuto un diritto di precedenza per le assunzioni a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate..
A sua volta l’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che anche i lavoratori assunti a termine per svolgere attività di carattere stagionale hanno un diritto di precedenza, riguardo alle nuove assunzioni a tempo determinato che il datore di lavoro procederà ad effettuare per le stesse attività stagionali.

Un diritto da esercitare

Il diritto di precedenza non opera automaticamente, ma deve essere essere espressamente esercitato dal lavoratore il quale può manifestare per iscritto tale volontà al datore di lavoro entro un termine di 6 mesi dalla scadenza del precedente rapporto, se trattasi di lavoratore con anzianità aziendale di almeno 6 mesi, ed entro 3 mesi, se trattasi di lavoratore stagionale.
Da quel momento il lavoratore deve essere preferito qualora si intenda effettuare assunzioni nei 12 mesi successivi.
In mancanza, o nelle more della manifestazione scritta di volontà del lavoratore, è possibile legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in corso.

Il diritto si estingue entro un anno

Il diritto di precedenza, peraltro, si estingue, in ogni caso, entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a termine.
La violazione del diritto di precedenza può comportare gravi ricadute in capo all’azienda che potrebbe vedere revocata la possibilità di fruire di sgravi o incentivi all’assunzione e, di conseguenza, vedere compromesso il rilascio del DURC.
Inoltre, il lavoratore beneficiario potrebbe richiedere un risarcimento danni per perdita di chance lavorativa da liquidarsi in via equitativa (Cass. Civ. Sent. n. 12505/2003).

Il caso del part-time

Nell’ipotesi del lavoro part-time, il danno potrebbe consistere nella misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta al lavoratore a seguito del passaggio al tempo pieno nei 6 mesi successivi a detto passaggio.
L’art. 8 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede, infatti, che il lavoratore al quale sia stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, abbia diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In questo caso, non esiste un limite temporale di vigenza di tale diritto e le mansioni per le quali vige il diritto non sono solo quelle “identiche” alle precedenti, ma possono essere di pari livello e categoria legale.
Il lavoratore può liberamente rinunciare al diritto attraverso una specifica dichiarazione o attraverso un accordo sottoscritto con il datore di lavoro (meglio se in sede protetta) il quale potrebbe riconoscere una determinata somma di denaro al lavoratore a titolo di indennizzo.
I datori di lavoro, pertanto, dovranno adeguatamente valutare la situazione in ragione dei diritti di precedenza maturati dalle diverse categorie di lavoratori in ragione delle importanti conseguenze scaturenti dalle diverse ipotesi di violazione agendo, ove necessario, con rinunzia e transazione.
Avv. Dario Coglitore

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