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Contratto di assicurazione e patto di gestione della lite

Assicurazioni: nonostante eventuale patto di gestione della lite, la compagnia assicurativa è tenuta ad indennizzare per le spese processuali sostenute...

di Dario Coglitore

A prescindere da quanto previsto nel contratto di assicurazione, nonostante eventualie” patto di gestione della lite “, la compagnia assicurativa è tenuta ad indennizzare l’assicurato per le spese processuali sostenute

 

Avv. Dario Coglitore

Il patto di gestione della lite, solitamente incluso all’interno dei contratti assicurativi R.C., è quell’accordo in base al quale l’eventuale controversia (civile o penale), è gestita dall’assicuratore in nome dell’assicurato, e fino a quando ne abbia interesse, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti.
L’assicuratore è tenuto, quindi, a coprire le spese ricadenti sull’assicurato per resistere in giudizio alla pretesa risarcitoria del danneggiato e di quelle relative alla chiamata in causa dell’assicuratore per rispondere dell’eventuale risarcimento.
Il danneggiato, infatti, non potendo direttamente convenire in giudizio l’assicuratore né chiamarlo in causa durante il processo contro l’assicurato, diversamente da quanto accade nella R.C.A. (art.144 del Codice delle Assicurazioni), deve unicamente agire nei confronti del responsabile (assicurato) il quale provvederà ad estendere il giudizio alla propria compagnia assicurativa.
Ci si chiede se la compagnia assicurativa sia tenuta a risarcire ugualmente l’assicurato che abbia deciso di difendesi in giudizio avvalendosi di un proprio legale di fiducia.
In effetti, l’obbligo di risarcire l’assicurato delle spese legali sostenute è previsto per legge anche nel caso in cui l’assicuratore non abbia assunto direttamente la difesa del medesimo  e prescinde dalla cd. clausola di “patto di gestione della lite”,  (cfr. Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria – Sent. n. 76/2001; Tribunale Bari, sez. III, 02/12/2008, n. 2796).
L’art. 1917 c.c., invero, dispone, al comma terzo che “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.
Si tratta di una disposizione che, per espressa previsione dell’art. 1932 c.c., è imperativa e inderogabile se non in senso più favorevole all’assicurato; l’eventuale disciplina peggiorativa prevista dal contratto verrebbe sostituita di diritto da quella legale.
L’art. 1917, comma terzo, c.c.  non distingue l’ipotesi in cui la compagnia assicurativa assuma o meno la gestione della lite sicché la stessa non potrà sottrarsi all’obbligo di concorrere alle spese semplicemente perché l’assicurato decida di difendersi scegliendo un proprio legale di fiducia, pretendendo di addossargli i costi di tale difesa.
Conseguentemente, anche in ragione dell’art. 24 Cost., gli assicurati hanno sempre il diritto di scegliere un proprio difensore di fiducia e la compagnia assicurativa è tenuta ad indennizzare l’assicurato per le spese sostenute per pagare il legale in relazione all’opera prestata.
La difesa dell’assicurato, d’altronde, si è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore (Cass. n. 3638 del 2013; Cass. n. 5300 del 2008; Cass. n. 4554 del 1985; Cass. n. 2227 del 1977).
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19176/2014, ha inoltre avuto modo di precisare che la predetta normativa non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell’azione di garanzia, che vanno liquidate nell’intero semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma unicamente le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo, sancendo che l’assicuratore ha l’obbligo di manlevare il proprio assicurato dalle spese per resistere all’azione del danneggiato anche quando la domanda del terzo venga rigettata.
Resta fermo che le spese sostenute dal danneggiato, ed a questo eventualmente dovute dall’assicurato soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., rappresentando un accessorio dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato, devono gravare integralmente sull’assicuratore, ovviamente entro i limiti del massimale.
Quanto sopra resta valido, chiaramente, purché la garanzia assicurativa invocata sia applicabile alla domanda risarcitoria del danneggiato; diversamente l’assicuratore non risponderà delle spese di giudizio (la fattispecie della responsabilità civile autoveicoli, invece, segue altre caratteristiche normative).
E’ bene consultare, quindi, attentamente il contratto di assicurazione e cercare di comprendere in modo trasparente e chiaro con la propria compagnia quale siano i comportamenti che scaturirebbero in caso di lite giudiziaria (e stragiudiziaria).

 

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