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Banche e finanziarie: quando richiedere il fermo rata per 12 mesi

Entro il 31 dicembre di quest'anno scadrà il termine per avvalersi, a mezzo formale richiesta scritta, del fermo rata per 12 mesi...

di Redazione

Grazie ad un accordo che è stato siglato in data 31 marzo 2015 tra ABI e Associazione di Consumatori, entro il 31 dicembre di quest’anno scadrà il termine per avvalersi, a mezzo formale richiesta scritta, del fermo rata, si tratta in realtà di due moratorie, una rivolta alle piccole imprese, l’altra a favore di persone fisiche e famiglie in difficoltà sia per quanto riguarda i contratti di mutui e sia  anche per i contratti di prestiti personali

 

di  Agostino Curiale*

Sarà possibile dunque, presentare richiesta del fermo rata al proprio istituto finanziario e attendere l’accoglimento. Si tratta di una possibilità, grazie alla quale, in caso di difficoltà economica, l’intestatario del contratto,  potrà presentare richiesta scritta e richiedere alla propria  banca il fermo rata per almeno e non oltre 12 mesi dall’accettazione. La banca sarà tenuta a valutare i presupposti dell’istanza e nel caso di accettazione entro 30 giorni avvierà il fermo.
Per richiederla basta inviare un’istanza all’Istituto di credito interessato, a mezzo raccomandata a.r, e attendere risposta di accoglimento.
Tale accordo recepisce per l’appunto quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 e precisamente all’art. 1 comma 246 che prevede l’ampliamento delle misure a sostegno delle famiglie in difficoltà attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti per una durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto delle misure già in atto quali il fondo si solidarietà dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa e per tutto quanto espresso dalla Legge n.244 del 2007 comma 475 e ss. dell’art. 1.
L’accordo stabilisce anche quali sono i casi in cui non sarà  possibile applicare la nuova disciplina, rientrano, per intenderci, tutti quei casi in cui il finanziamento ha subito un ritardi  nei pagamenti  tutti coloro i quali hanno già usufruito in passato delle misure di sospensione del pagamento delle rate, e infine, fanno parte anche tutti quei finanziamenti stipulati con carte di credito c.d. Carte Revolving. Di seguito sono elencati meglio i soggetti  i quali non potranno usufruire del presente accordo.
L’accordo prevede la sospensione della rata che comprende solamente la quota capitale, mentre la quota relativa alla quota di interessi dovrà essere corrisposta regolarmente. Ovvio in tanto notare che  la rata relativa alla quota di interessi, all’inizio dei primi anni sarà ovviamente molto alta, per cui si avrà un ottimo abbattimento, al contrario invece quei casi in cui il mutuo si trova vicino all’estinzione, comunque sia, ovviamente, sarà  sempre un giovamento.
Un aspetto molto importante di questo accordo, risulta essere che nel periodo della sospensione non verranno applicati interessi di mora e commissioni. Le quote non pagate per il periodo della moratoria saranno contabilizzate al termine del finanziamento e allungheranno il suo periodo della sua durata.
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino a dicembre 2017. E’ consentito chiedere una nuova moratoria se in passato se ne sono attenute altre, ma a condizione che siano trascorsi almeno due anni e che la precedente sospensione non avesse superato i 12 mesi di fermo.

Gli eventi necessari per richiedere e usufruire tale moratoria sono:

  • perdita di lavoro
  • sospensione dal lavoro
  • decesso
  • malattia grave insorta a colui che sia il principale portatore di reddito alla famiglia

La stessa moratoria è stata accolta con grande entusiasmo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo il quale il provvedimento presenta caratterisctiche complementari rispetto a strumenti come il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e Medie Imprese e il fondo di Solidarietà per l’acquisto della prima casa, voluti dal Governo come supporto al credito di privati e imprese.

Vediamo adesso di seguito quali sono i finanziamenti esclusi dall’accordo.

Sono esclusi dall’accordo:

  • soggetti che abbiano ritardato i pagamenti delle rate, per oltre 90 giorni consecutivi
  • soggetti che sono in ritardo di oltre 3 rate di finanziamento mensili, 2 trimestrali
  • soggetti per i quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine, ovvero che abbiano ricevuto lettera dalla banca a titolo di diffida.
  • soggetti i quali abbiano già ricevuto un Atto di Precetto o che sia già stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.
  • soggetti che fruiscano di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitali)
  • soggetti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio
  • soggetti intestatari che abbiano già usufruito, per lo stesso finanziamento, sospensioni della rata per 12 mesi.

Per ogni evenienza di valutazione relativa alla fattibilità di tale richiesta, raccomandiamo sempre di  farsi assistere o da un professionista o da  una “Associazione di Consumatori”

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

 

 

 

 

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