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Atto di ricognizione del debito: natura, finalità e conseguenze

La ricognizione del debito è un atto unilaterale tramite il quale un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto giuridico

di Dario Coglitore

Il riconoscimento di debito, noto anche come ricognizione del debito, è un atto unilaterale. Un atto, tramite il quale un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto giuridico, assumendo al contempo l’impegno di saldare il debito.
Si tratta di un atto negoziale a contenuto patrimoniale. Mediante questo atto è possibile constatare l’effettiva esistenza di un debito riconosciuto dalla parte che è chiamata a pagarlo. Al riconoscimento debito è spesso legata una promessa di pagamento. Promessa, che svolge una funzione fondamentale, vincolando il debitore ad impegnarsi in una promessa di denaro da versare integralmente all’altra parte coinvolta nell’atto. Oppure, da ripagare a rate tramite un piano di rientro. Nel momento in cui una parte coinvolta nell’atto ammette di essere debitrice scaturisce un meccanismo automatico che prevede una conseguenza specifica.


La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto

Come è noto, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione. Ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi. La causa da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria. Grava pertanto sul promittente l’onere di provare che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido, o si è estinto. Ovvero, che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.


Interruzione della prescrizione

Una ulteriore conseguenza è la interruzione della prescrizione (art. 2944 c.c.). Precisamente se il periodo prescrizionale non è del tutto decorso, il riconoscimento del debito lo interrompe, dando vita ad un nuovo decorso. Se invece il riconoscimento è successivo al maturare della prescrizione stessa, è presumibile, logico e coerente che l’effetto che ne consegue sia lo stesso della rinuncia alla prescrizione. La rinuncia alla prescrizione comporta l’effetto di cui all’art. 2945 c.c., ovvero l’interruzione della prescrizione stessa ed il suo decorrere ex novo (il termine ricomincia a decorrere dall’inizio). Si consideri infatti quanto previsto dall’art. 2934 c.c., ovvero che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.


Cosa implica il riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito implica che, da quel momento, il diritto possa essere nuovamente fatto valere dal creditore in passato rimasto inerte. ​Pertanto, è da tale momento che decorrerà un nuovo termine di prescrizione (e ciò è inevitabile: non è consentito nel nostro ordinamento l’esercizio di un diritto senza termini di durata, salvo che nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge). Come molte altre figure giuridiche, anche il riconoscimento debito può essere puro o titolato. In quest’ultimo caso si tiene conto del rapporto giuridico che intercorre tra i soggetti coinvolti e da cui scaturisce il debito oggetto di contenzioso sicché il promittente debitore per vincere la presunzione, dovrà fornire la prova contraria con preciso riferimento alla titolazione.

Il riconoscimento puro

Il riconoscimento puro invece non considera il rapporto definito sottostante che costituisce la base principale dell’esistenza stessa del debito. In entrambi i casi, al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà sufficiente dedurre l’inadempimento del debitore. Inoltre, richiedere la condanna all’adempimento dello stesso, allegando e provando l’esistenza del riconoscimento di debito. Il vantaggio probatorio riconosciuto al creditore è rinunciabile dallo stesso. Affinchè ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l’onere deduca od anche offra la prova. Occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta od offerta (Corte di Cassazion e n. 14066/2010).

Come compilare il modulo di riconoscimento debito

Il modulo di riconoscimento debito è molto chiaro e semplice da compilare. I campi richiesti sono pochi. I dati di entrambe le parti. L’importo del credito. Il motivo da cui è scaturito il debito. L’eventuale promessa di pagamento da effettuare entro una data stabilita. Qualora, per varie ragioni, non fosse possibile indicare una data precisa entro la quale impegnarsi a saldare il debito, occorrrà indicare quantomeno l’impegno ad effettuare il pagamento entro un lasso di tempo ragionevole (ad es. un anno, …). Questo per dare maggiore credibilità alla dichiarazione.

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