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Abusi edilizi: Atto di demolizione e sanzione pecuniaria

La pubblica amministrazione: Abusi edilizi, atto di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria...

di Redazione

La pubblica amministrazione: Abusi edilizi, atto di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria

 

di  Agostino Curiale*

L’argomento di cui parleremo oggi riguarda gli abusi edilizi, costruzioni realizzati senza un piano regolare di edificabilità e in assenza di concessione edilizia. Parleremo  dell’ingiunzione di demolizione, dell’acquisizione gratuita da parte del comune e dell’irrogazione della sanzione pecuniaria.

L’ordine di demolizione è un atto dovuto attraverso il quale il Comune, accertata la violazione della costruzione abusiva, ordina la demolizione del manufatto. Tale Atto, assume nel suo contesto un valore di provvedimento sanzionatorio in riguardo alla materia edilizia, è un atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di  interesse di carattere pubblico. La funzione dell’ingiunzione di demolizione è quella di provocare il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo ad opera del responsabile, rendendogli noto che il mancato adeguamento spontaneo determinerà sanzioni più onerose della semplice demolizione.consumatori-indipendenti
La Legge n. 47 del 1985 e precisamente l’art. 7 distingue due atti, quello della demolizione con quello dell’acquisizione, basando il primo sul presupposto dell’abuso, con il contenuto proprio della contestazione della trasgressione e dell’ordine di demolizione, e il secondo sulla verifica di inottemperanza al primo che tuttavia sarà la conseguenza del successivo provvedimento di acquisizione comunale.
Il disposto dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 recita che decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione senza che si sia provveduto alla demolizione o al ripristino, si attua ope legis l’acquisizione gratuita, che comprende il trasferimento del manufatto abusivo e della relativa area sedime, nonché dell’ulteriore superficie astrattamente necessaria tenendo conto delle disposizioni urbanistiche vigenti o analogicamente applicabili in base all’indice di fabbricabilità della zona interessata.

Un’altro aspetto di rilevata importanza è assunto dall’applicazione di una sanzione pecuniaria, quest’ultima riguarda il caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione,  nel caso, dovrà risultare, in maniera inequivocabile, che la demolizione, per le sue conseguenze materiali e strutturali,  inciderebbe sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso o creerebbe danni irreparabili a fabbricati adiacenti per carattere e forme.
In pratica, nell’impossibilità di demolire le parti abusive, la legge prevede che si possa applicare una sanzione in alternativa alla demolizione  essa costituisce una misura eccezionale e viene presa in considerazione solo ove risulti l’impossibilità del ripristino, fermo restando che tale impossibilità, in ogni caso, deve essere fatta valere dall’interessato ed accertata dall’ufficio tecnico comunale nella fase successiva all’ingiunzione, allorquando si pervenga all’ordine di demolizione.

In teoria, è lecito affermare che in una situazione in cui si esercita  un fatto di abuso edilizio in nessun caso sarà possibile ammettere un affidamento tutelabile alla conservazione del manufatto, neppure con il trascorso del tempo, come infatti risulta, il Comune può sempre, e a distanza di tempo, notificare al soggetto interessato un Atto di demolizione e, quest’ultimo non potrà dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in date antecedenti i dovuti atti repressivi. (C.Stato sez. VI, n. 2781 del 11.05.2011).

L’ordine di demolizione dell’opera abusiva costituisce comunque una prima sanzione, detta primaria, in materia di repressione di abusi edilizi, a differenza della sanzione pecuniaria, la quale viene irrogata quando non sia possibile applicare il primo tipo di sanzione. Pertanto, la sanzione pecuniaria necessita di essere motivata con riguardo alle ragioni che sconsigliano la demolizione, e non occorrono invece  ragioni di merito per far luogo alla sanzione di demolizione. (C.Stato, sez. V, del 8.11.1982, n. 700)

Nelle ultime novità introdotte, in riferimento alle costruzioni abusive, è stato presentato  un disegno di legge AS 580 B e risulta in attesa di essere approvato dal Senato.

Il testo di legge si chiama: Razionalizzare le procedure di esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi. 

In pratica saranno poste delle misure graduate in base a delle priorità, ovviamente riguarderanno tutti gli abusi edilizi commessi da soggetti non malavitosi e non realizzate in zone in cui vige il vincolo urbanistico.
Fermo restando il diritto della pubblica amministrazione alla demolizione di manufatti abusivi, senza che in alcun modo siano dovute prescrizioni, il DL determinerà dei criteri di priorità, essi infatti, saranno affidati al Pubblico Ministero presso le Procure della Repubblica, ed in seguito, esaminati i criteri, verranno elencati in base alcune precedenze di demolizione che riguarderanno, costruzioni eseguite su aree demaniale e/o su aree soggetti al vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, archeologico, storico artistico e sismico.
Saranno dunque presi con  priorità di demolizione quelli che per motivi qualunque rappresenteranno costruzioni di pericolo a danno dell’incolumità pubblica o privata. Saranno soggetti alla demolizione prioritaria quegli immobili abusivi appartenenti o la cui disponibilità sia affidata a persone condannate per reati di mafia. Si darà precedenza a tutti i fabbricati costruiti abusivamente in fase ancora di costruzione e non ancora ultimati.

Un altro aspetto di rilevata importanza di questa legge, riguarderà la tracciabilità degli abusi edilizi, ovvero, sarà istituita presso il Ministero delle Infrastrutture, una Banca dati il cui contesto sarà quello di stabilire, per mezzo di una classifica,  i criteri di priorità.

*Presidente A.E.C.I.  Sicilia

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