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Notifica atti giudiziari

Notifica atti giudiziari per posta e a mani dell'Ufficiale Giudiziario. Cosa è necessario sapere...

di Redazione

Notifica per posta e a mani dell’Ufficiale Giudiziario. Il notificante dell’Atto chiede espressamente all’ufficiale giudiziario di eseguire una notifica che può avvenire sia a mezzo del servizio postale o valendosi della consegna a mani dell’ufficiale

 

di  Agostino Curiale*

Notifica a mezzo il servizio postale. Il postino addetto alla consegna ha il compito di cercare il destinatario o i soggetti legittimati al ritiro della posta. La notifica avviene regolarmente quando il destinatario o una delle persone legittimate ritira la busta e appone la firma nel registro e nell’avviso di ricevimento. c.d. Cartoncino. Se il destinatario ritira la busta ma rifiuta di firmare l’avviso di ricevimento, oppure rifiuta la busta o ancora rifiuta di firmare il registro, il postino menziona il rifiuto nell’avviso di ricevimento, ne indica i motivi, appone data e firma e successivamente restituisce l’avviso al mittente con raccomandata. La notifica, in tal caso, si intende eseguita nella data indicata sull’avviso. Se invece il destinatario non è presente e la notifica non può essere eseguita, il postino deposita la busta lo stesso giorno presso l’ufficio postale e avvisa il destinatario del suo tentativo di notifica e del deposito della busta presso l’ufficio postale con raccomandata a.r. che in caso di perdurata assenza del destinatario deve essere affissa alla porta d’ingresso o messo nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, quest’ultima procedura se non eseguita inficia la notifica rendendola viziata di nullità.
Nel caso di irreperibilità del destinatario e non è possibile eseguire la notifica perchè non viene trovato, o risulta sconosciuto o non più residente il quel luogo, o per qualsiasi altro motivo, la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell’atto nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione e dando notizia allo stesso a mezzo lettera  raccomandata a.r.
Possiamo del tutto concludere che la notifica di un atto giudiziario a mezzo posta raccomandata si perfezione con l’emissione della seconda raccomandata a.r. la quale serve a dare notizia della giacenza dell’atto stesso presso le poste o la casa comunale.
La notifica si considera eseguita decorsi 10 giorni dal deposito presso l’ufficio postale, nel caso invece di ritiro prima dei 10 giorni vale il giorno in cui l’atto viene ritirato. In tal caso l’addetto postale dichiara il ritiro sull’avviso di ricevimento che invia successivamente al mittente a mezzo raccomandata.
Decorsi i 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale la notifica si intende perfezionata per (compiuta giacenza) in questo caso l’agente postale restituisce l’avviso di ricevimento al mittente con raccomandata su cui deve annotare:

la data del deposito della busta presso l’ufficio postale

i motivi che l’hanno determinato

la dicitura, quale “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”

la data di restituzione

Nel caso in cui la compiuta giacenza, cioè il decimo giorno cade di sabato o di domenica, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. (Cassazione Sez. Unite Sent. n. 1418 del 01.02.12)

Notifica a mani dell’ufficiale giudiziario

Se il destinatario dell’atto giudiziario non viene trovato come anche i legittimati al ritiro, l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto presso la casa Comunale e deve affiggere alla porta o alla cassetta delle lettere un avviso di deposito, successivamente deve spedire una raccomandata a.r. con la quale mette a conoscenza il destinatario dell’avvenuto tentativo di consegna e del deposito dell’atto per il suo ritiro presso il Comune.

La legge impone i seguenti adempimenti a pena di nullità:

deposito dell’atto presso la sede del comune di residenza del destinatario

affissione di un avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o cassetta delle lettere.

L’avviso deve indicare:

generalità del mittente che ha richiesto la notificazione e del destinatario

indicazione della natura dell’atto

indicazione del giudice con la data o il termine di comparizione

data e sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario

invio al destinatario di una raccomandata a.r. con la quale comunica l’avvenuta esecuzione di tutte le formalità

La notifica eseguita secondo la procedura appena indicata in caso di irreperibilità del destinatario è perfezionata per il mittente, con effetti che  retroagiscono al momento della richiesta, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario ha inviato la raccomandata che informa il destinatario di aver depositato l’atto nella casa comunale e di aver affisso alla porta il relativo avviso (Cassazione S.U. Sent. n. 458 del 13.01.2005) A tal fine rileva la semplice spedizione della raccomandata, senza che sia necessario fornire la prova della ricezione. (Cass. 20 Febbraio 2004 n. 3389)
Per il destinatario gli effetti della notifica si producono decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione della raccomandata informativa del deposito.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

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