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Animali in ascensore – E’ vietato dalla legge?

E' vietato dalla legge portare animali in ascensore ? Può essere impedito dal regolamento di condominio?...

E’ vietato dalla legge portare animali in ascensore? Può essere impedito dal regolamento di condominio?

 

Avv. Claudio Ruggieri

Uno dei motivi più frequenti di dispute tra gli abitanti dello stesso stabile riguarda la presenza di animali domestici all’ interno del condominio.
In passato capitava spesso che le assemblee condominiali approvassero regolamenti che vietavano la detenzione di animali domestici ai proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte dello stabile.
Con la L. n. 220/12, che ha riformato l’ intera materia condominiale, il legislatore ha integrato l’ art. 1138 c.c. aggiungendo il quinto comma che statuisce testualmente: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
A questo punto devono ritenersi nulle per legge tutte le disposizioni regolamentari volte a limitare o impedire ai proprietari il possesso di animali domestici di qualsiasi genere o razza.
La suddetta legge, però, pur sancendo il diritto dei proprietari delle singole unità immobiliari di possedere animali domestici, non ha affrontato direttamente il problema relativo al loro trasporto nelle parti comuni dell’ edificio e, in particolare, in ascensore.
Pertanto,  è sorto il problema della validità di quelle norme regolamentari che vietino l’ utilizzo dell’ ascensore in compagnia di animali domestici.
A tal proposito, va precisato che l’art. 17 d.p.r. n. 162/99, riguardante i divieti di utilizzazione dell’ascensore, vieta “l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata“, ma nulla stabilisce con riferimento agli animali.
In assenza di un quadro normativo preciso e di pronunce della Suprema Corte sull’ argomento, la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti, prendendo come punto di riferimento, in particolare, la natura del regolamento condominiale che contiene il divieto.
Ed infatti, il regolamento condominiale può essere assembleare, approvato in assemblea con le maggioranze di cui all’ art. 1138 c.c., ovvero contrattuale, accettato da tutti i condomini all’atto dell’acquisto dell’appartamento da ogni singolo proprietario, in sede di rogito notarile.

Ebbene, il divieto di poter trasportare animali in ascensore è valido soltanto in due ipotesi:

  • quando la clausola del regolamento è stata approvata all’unanimità o con la firma del contratto di acquisto dell’appartamento;
  • quando il regolamento contenente il divieto di detenere cani è stato deliberato (anche a maggioranza) prima della riforma del 2012, non avendo la stessa portata retroattiva.

Una recente pronuncia del Tribunale di Monza, emessa il 28 marzo 2017, conferma la validità del divieto di trasportare animali in ascensore, con annesse sanzioni ai trasgressori, sancito dal regolamento contrattuale di un supercondominio.
Di diverso avviso è, invece, il Tribunale di Cagliari che, con la sentenza del 22.07.2016, interpreta in maniera estensiva la previsione di cui all’ art. 1138, V° comma c.c., che sancisce il diritto di possedere animali domestici, estendendolo anche alla possibilità di poterli trasportare in ascensore, con conseguente nullità dell’eventuale regolamento che vieti tale eventualità.
In attesa che sul punto si esprima la Cassazione, sembra contraddittorio, oltre che in contrasto con lo spirito della L. 220/12,  da un lato  sancire il diritto dei proprietari di possedere animali negli appartamenti e poi, dall’altro, vietare agli stessi di trasportarli in ascensore.
Questo perché, diversamente, sarebbe come imporre a chi non può fare a meno dell’ ascensore (si pensi a un disabile, un anziano, o anche soltanto a chi abita nei piani alti di uno stabile) di dover rinunciare all’animale stesso, essendo di fatto impossibile per questi soggetti, utilizzare le scale, e per di più anche diverse volte nel corso della giornata.
Concedere agli animali domestici il transito nelle aree comuni e il trasporto in ascensore, tuttavia, non significa omettere di rispettare delle regole volte ad assicurare il rispetto delle esigenze degli altri condomini e una pacifica convivenza nello stabile.
In generale, l’animale dovrà essere custodito con particolare cautela e quindi, nei suoi spostamenti, munito di museruola e guinzaglio, mentre l’ascensore, dovrà essere mantenuto pulito e bisognerà evitare che l’animale sporchi la cabina.
Inoltre, bisogna considerare che non tutti apprezzano la presenza dei nostri amici a quattro zampe e che alcuni soggetti possono risultare allergici al pelo dell’ animale. Sarà cura del proprietario, dunque, evitare di utilizzare la cabina insieme a terzi che lamentino tali problematiche.
L’ animale trasportato in ascensore, non dovrà, altresì, recare disturbo alla quiete pubblica provocando rumori oltre il limite della normale tollerabilità.

Infine, va precisato che non potrà in alcun modo essere vietato l’utilizzo dell’ascensore al non vedente accompagnato dal proprio cane guida, avendo questi libero accesso a tutte le strutture e pertinenze relative.

 

 

Parola chiave: animali in ascensore

Tag: animali in condominio – cani in ascensore – utilizzo ascensore con animali

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