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Convivente di fatto e diritto di abitazione

Il convivente di fatto ha diritto di abitare nell’immobile di proprietà del compagno se viene meno la convivenza?...

Il convivente di fatto ha diritto di abitare nell’immobile di proprietà del compagno se viene meno la convivenza ?

 

Avv. Dario Coglitore

Il convivente che abita nella casa di proprietà del compagno gode di una detenzione qualificata dell’abitazione del compagno proprietario che lo legittima perfino alla tutela possessoria qualora venga estromesso violentemente o clandestinamente da terzi. Ciò sul presupposto che la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione, ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente e ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.
Tuttavia questo diritto non implica in alcun modo che il convivente possa usufruire della casa  per un periodo di tempo  indeterminato.
Una volta cessata la convivenza (e quindi venuto meno il titolo), sia per libera scelta dei conviventi o per decesso del convivente proprietario, si estingue anche il diritto di detenzione qualificata sull’immobile.
La protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell’immobile in virtù di disposizione testamentaria ovvero alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.

Diversamente l’abitazione dovrà tornare agli eredi legittimi del defunto, senza la possibilità di avanzare alcuna pretesa.
È questo quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 27 aprile 2017, n. 10377, che ha condannato una donna a rilasciare l’immobile nel quale aveva vissuto per ben 47 anni assieme al compagno.
La Corte di Cassazione confermava la sentenza di appello nella parte in cui condannava la convivente a rilasciare l’immobile del compagno defunto, caduto in successione alla figlia e al coniuge separato, poiché detenuto dalla superstite sine titulo.
Il Giudice di appello aveva infatti ritenuto che il prolungato rapporto di convivenza more uxorio  non fosse sufficiente ad attribuire alla superstite nessun titolo idoneo a possedere o detenere il bene oltre il perdurare della convivenza in quanto al convivente non può riconoscersi il diritto di abitazione ex artt. 540, comma 2 e 1022 c.c., riservati al legittimario e al coniuge.

Vero è che la legge negli ultimi anni ha riconosciuto maggiori diritti alle coppie di fatto e che, in particolare la Legge Cirinnà (Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 42) ha attribuito al convivente non proprietario il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni, o, infine, per un periodo non inferiore a tre anni, se nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite.
Le suddette scadenze operano automaticamente; ciò significa che gli eredi non dovranno intraprendere alcuna procedura giudiziaria per tornare nella disponibilità del bene.
Nel caso di specie, però, il diritto di abitazione temporanea non era applicabile ratione temporis.

Appare quindi condivisibile la decisione della Suprema Corte la quale da un lato ribadisce la tutela giurisprudenziale già accordata al convivente more uxorio circa la legittimazione attiva in tema di azioni di spoglio e di reintegrazione (cfr., da ultimo, Cass., 14 giugno 2012, n. 9786; Cass., 21 marzo 2013, n. 7214) e dall’altro nega, in virtù del principio tempus regit actum, il riconoscimento al convivente non proprietario del diritto speciale di abitazione temporaneo nella casa di comune residenza.

 

 

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