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Assegno di mantenimento e dubbi sull’ex coniuge: che cosa fare

Assegno di mantenimento: uno strumento giuridico che tutela il coniuge più debole e i figli dopo la separazione e il divorzio

di Redazione

L’assegno di mantenimento è uno strumento giuridico che tutela il coniuge economicamente più debole e l’eventuale prole nella fase successiva alla separazione o al divorzio. Ciò nonostante, la gestione patrimoniale e reddituale dell’ex partner può talvolta generare dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite in sede giudiziaria. Cosa fare in situazioni di incertezza? Approfondiamo l’argomento.

Assegno di mantenimento e situazione economica dell’ex

Il criterio cardine che regola l’assegno di mantenimento è il principio di riequilibrio economico tra i coniugi a seguito della cessazione della convivenza, evitando che uno dei due subisca un ingiustificabile peggioramento delle proprie condizioni di vita. Per questa ragione, la quantificazione dell’assegno viene definita dal giudice sulla base di parametri oggettivi:

  • reddito effettivo;
  • patrimonio mobiliare e immobiliare;
  • capacità lavorativa;
  • contributo dato alla vita familiare durante il matrimonio.

Quando uno dei coniugi occulta i beni e i redditi

In qualche caso, può accadere che uno dei coniugi tenti di occultare beni o redditi allo scopo di ridurre o evitare il versamento dell’assegno, dichiarando una condizione economica simulata. Per arrivare alla verità servono, quindi, delle prove concrete.
Facciamo un esempio pratico? Siamo in Sicilia e si vuole capire se l’ex coniuge abbia dichiarato il vero, o falso, in merito al suo stato patrimoniale. Affidandosi ad un investigatore privato Catania è possibile ottenere maggiori informazioni e, nel caso, provvedere con una nuova sentenza per l’assegno di mantenimento. Questa attività, svolta da professionisti dotati di licenza, consente di raccogliere elementi probatori leciti e validi in sede giudiziaria.
Ogni accertamento deve essere condotto nel rispetto del Codice della Privacy e del principio di proporzionalità degli strumenti investigativi utilizzati.

A chi spetta l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento spetta al coniuge che, a seguito della separazione o del divorzio, risulta privo di mezzi adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Il giudice analizza la capacità economica di entrambe le parti, considerando anche:

  • durata del matrimonio e contributo personale e familiare di ciascun coniuge;
  • eventuali rinunce professionali effettuate per la gestione domestica e dei figli;
  • presenza di minori o figli non economicamente autosufficienti;
  • compatibilità del mantenimento con le risorse complessive dell’obbligato.

In caso di affidamento condiviso

Nel caso di affidamento condiviso dei figli, il mantenimento è rivolto prioritariamente al soddisfacimento delle loro necessità primarie, con una valutazione equa delle capacità reddituali dei genitori. In assenza di figli, l’assegno per l’ex coniuge viene riconosciuto quando sussiste un effettivo squilibrio economico non attribuibile a una condotta volontaria, o negligente, della parte richiedente.

È determinante distinguere tra assegno di mantenimento nella separazione e assegno divorzile:

Quando gli obblighi decadono definitivamente

  • nel primo caso ha funzione assistenziale;
  • nel secondo viene considerato anche il contributo alla formazione del patrimonio familiare.
  • Gli obblighi di mantenimento non sono eterni e possono cessare quando intervengono circostanze che modificano radicalmente la posizione economica o lo status personale dell’avente diritto. Il decadimento si verifica in modo definitivo nei seguenti casi principali:
  • nuovo matrimonio o formazione di una nuova famiglia: la costituzione di un nuovo nucleo familiare comporta la perdita automatica del diritto all’assegno divorzile;
  • autonomia economica sopravvenuta: se il coniuge beneficiario acquisisce mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento, anche tramite nuova occupazione o incremento patrimoniale;
  • coabitazione stabile e continuativa (convivenza more uxorio): riconosciuta dalla giurisprudenza come condizione idonea a escludere l’obbligo di versamento, in quanto indice di una nuova realtà di vita consolidata;
  • accertamento di dichiarazioni false o reticenti: qualora emerga una simulazione reddituale finalizzata a ottenere un beneficio economico indebito.

La revisione o cessazione dell’assegno può essere richiesta tramite ricorso al giudice, supportata da documentazione probatoria adeguata.

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