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Separazione dei coniugi: a chi spetta la detrazione degli interessi passivi del mutuo cointestato?

Separazione dei coniugi: a chi spetta la detrazione degli interessi passivi del mutuo cointestato?

di Patrizia Romano

Avv. Dario Coglitore

Mutuo cointestato. Si parla di mutuo cointestato quando il finanziamento viene sottoscritto da almeno due o più debitori. 

Nella maggior parte dei casi la cointestazione del mutuo viene scelta dalle giovani coppie che stanno acquistando la prima abitazione, sia sposate che non, ma anche da genitori e figli.

Come noto, se marito e moglie, intestatari sia del mutuo che della casa, decidono di cointestare un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, sono deducibili dal reddito gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili destinati ad abitazione principale (a condizione che la destinazione ad abitazione principale avvenga entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo all’accensione del mutuo).

Abitazione principale

Per abitazione principale si deve intendere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (ai sensi dell’art. 5 TUIR: coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Dimora abituale per ottenere il nutuo cointestato

Il concetto di “dimora abituale” però non si applica anche alle forze dell’ordine pe le quali vale sempre la detrazione per gli interessi del mutuo sull’abitazione principale anche se la dimora abituale è altrove.  Occorre però che l’immobile posseduto sia unico, ovvero che la persona non abbia in proprietà altri immobili.

Tra i familiari si considera anche il coniuge separato. Ne consegue che, fino a quando non interviene la sentenza di divorzio, il contribuente che ha trasferito la sua dimora abituale, a seguito di separazione legale, non perde il diritto alla detrazione degli interessi per la propria quota di spettanza.

I figli assieme al coniuge assegnatario

La separazione non è incompatibile con la detrazione applicata nel Modello 730 agli interessi del mutuo. Non è raro che i coniugi separati siano entrambi comproprietari dell’abitazione poco prima condivisa, e che nelle stessa abitazione – dopo la sentenza di separazione – continuino a vivere i figli assieme al coniuge assegnatario.

Normalmente, infatti, il giudice assegna a uno dei due coniugi il diritto ad abitare nell’immobile, soprattutto se in presenza di prole, con l’ovvio conseguenza che l’altro coniuge, anche se unico proprietario dell’appartamento, si troverà costretto a trasferirsi altrove.

Cosa succede se la moglie disoccupata rimane ad abitare l’immobile?

In tal caso, se la moglie disoccupata rimane ad abitare nell’immobile sul quale grava il mutuo, il marito può scegliere di continuare a pagare le rate, nella quota che gli spetta, detraendo l’importo dal versamento mensile che deve dare all’ex moglie.

Il coniuge trasferito e intestatario del contratto infatti potrebbe continuare a godere delle detrazioni fiscali dal momento che i coniugi separati sono annoverati tra i familiari.

A chi spetta il beneficio della detrazione?

Laddove invece intervenga il divorzio, il quale determina la cessazione di ogni rapporto di parentela,  al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale potrebbe continuare a spettare il beneficio della detrazione del mutuo cointestato (per la quota di competenza) se presso l’immobile continuino a dimorare in aggiunta all’ex coniuge i propri figli.

Quando non ci sono figli

In presenza quindi di coppie senza figli, qualora dopo il divorzio l’ex casa coniugale restasse abitata soltanto dal coniuge assegnatario, l’altro coniuge possessore e intestatario del mutuo non potrebbe godere della detrazione.

Resta infine da considerare l’eventualità degli ex coniugi che non avendo altre sistemazioni, si trasferiscono a vivere in affitto. In tal caso, a condizione di stabilire la residenza nell’immobile locato, l’ex coniuge potrebbe contemporaneamente godere della detrazione del mutuo cointestato sulle spese d’affitto e dichiarare l’appartamento assegnato all’altro coniuge come abitazione principale. Oltretutto, gli eventuali interessi passivi sul mutuo sarebbero ugualmente detraibili alle stesse condizioni sopra riportate.

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