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Asportare sabbia dalla spiaggia è illegale

L’art. 1162 del Codice della Navigazione, stabilisce che “chiunque estrae materiale nell’ambito del demanio marittimo delle zone portuali della navigazione interna è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00”. Il nostro avvocato Dario Coglitore ci spiega, quindi, che asportare sabbia dalla spiaggia è illegale

di Dario Coglitore

Asportare sabbia dalla spiaggia è illegale. Forse non tutti sanno che portare via dal mare conchiglie, sabbia e sassi è illegale. Difatti, l’art. 1162 del Codice della Navigazione, rubricato “estrazione abusiva di arena o altri materiali”, stabilisce che “chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00”.


Sanzionata l’estrazione di qualsiasi tipo di materiale, comprese le alghe e l’acqua di mare

È dunque sanzionata l’estrazione di qualsiasi tipo di materiale, comprese le alghe e l’acqua di mare. A dire la verità, il Codice della Navigazione prevedeva l’arresto fino a due mesi, ma la condotta è stata depenalizzata ed equiparata ad illecito amministrativo. Peraltro, vi sono numerose ordinanze regionali, oltre al Codice della navigazione, che vietano la raccolta, l’utilizzo e la vendita dell’acqua di mare, volte soprattutto ad evitare che la stessa acqua sia usata per scopi alimentari. Ecco quindi che, riempire intere bottiglie con l’acqua di mare, con sabbia o conchiglie, potrebbe riservare una brutta sorpresa al conto in banca del trasgressore. Ovviamente, è permesso raccogliere un secchiello d’acqua di mare per farci un bel castello di sabbia, mentre è vietato riempirne taniche da portare a casa. Così come è vietato raccogliere “chili” di conchiglie o di sabbia per riempire i propri vasi o i propri acquari.

Pelevare sabbia è reato di furto

Una sentenza della Cassazione (n. 11158/2019) ha stabilito che prelevare sabbia dal lido del mare integra il reato di furto. È irrilevante il quantitativo asportato. Prevale infatti quell’orientamento secondo cui, in tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p. sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, in quanto il prelievo del materiale, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, lede la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini. Scopo del divieto è, d’altronde, garantire la conservazione ed anche l’incremento del patrimonio naturale esistente in aree montane o marittime o, comunque, nei terreni sottoposti a tale divieto. Tutti i divieti sono, infatti, orientati a conservare l’equilibrio di fauna, flora ed, in generale, dell’ecosistema del posto (ad esempio le conchiglie svolgono un ruolo fondamentale per l’ecosistema e per la sopravvivenza dei molluschi).


Il demanio marittimo è definito dall’art. 28 del Codice della Navigazione

Il demanio marittimo è definito dall’art. 28 del Codice della Navigazione, nel quale si afferma che “fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo ”. Il demanio marittimo fa parte, dunque, del demanio pubblico, la cui definizione si rinviene all’art. 822 c.c. , secondo il quale “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubblic he dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale ”.


I beni del demanio marittimo sono proprietà dello Stato

Ne consegue che i beni del demanio marittimo sono di proprietà dello Stato. Ma non sono solo solamente mare e spiaggia ad essere interessati dai divieti e da eventuali – pesantissime – sanzioni. Anche chi sceglie luoghi di interesse archeologico e la montagna, deve prestare attenzione alla legge. Quanto a quest’ultima, infatti, è vietata e punita la raccolta di stelle alpine, fiori ormai molto rari allo stato selvatico, ma anche di tarassaco, arnica e altre piante. Anche i funghi possono essere raccolti solo da chi è dotato di un patentino speciale. In conclusione, che si sia al mare come in montagna, nel dubbio è opportuno lasciare ogni cosa al suo posto, e limitarsi a scattare una fotografia a quella conchiglia così bella o a quella sabbia dal colore tanto particolare. Insomma, asportare sabbia dalla spiaggia è illegale.


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0 Responses

  1. La legge non pone limiti, ma dovrebbe specificarlo. Se una persona raccoglie delle conchiglie per uso ornamentale o di studio, non dovrebbe essere sanzionata. Questo modo di codificare il problema porta a considerare lo Stato come un despota. Per quanto concerne la raccolta di fiori e piante in via d’estinzione la questione è comprensibile e condivisibile, ma se parliamo di gusci di animali morti quali sono le conchiglie, questo rasenta il ridicolo, come lo è l’affermazione di portarsi a casa una tanica d’acqua per il proprio acquario.

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