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Bonus moda: richieste da oggi e fino al 10 giugno

Sul sito del Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico è possibile attingere tutte le informazioni per il bonus e vedere quali sono i codici Ateco per poterne fruire.

di Redazione

Da oggi, 10 maggio, e fino al prossimo 10 giugno, sarà possibile richiedere il “bonus tessile” per le aziende che operano nel settore della moda.
Al fine di sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, infatti, il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Credito d’imposta

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni: dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Modificata la comunicazione da presentare

Questa è la seconda finestra che segue quella già aperta lo scorso novembre e porta il totale a 250 milioni di Euro di benefici e, contestualmente, allarga la platea d’imprese che ne potrà godere.
La comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022 è stata modificata a seguito dell’approvazione (provvedimento del 27 aprile 2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).

La dichiarazione può essere scaricata al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3870235/comunicazione_settore_tessile_mod.pdf/7b87c673-87a9-86dc-1c3a-bfa98357df88
Sul sito del Ministero è possibile consultare quali siano i codici Ateco ammessi alle agevolazioni.

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