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Eredità giacente ed eredità vacante: quali differenze?

In cosa differiscono, rispettivamente, l'eredità giacente e l'eredità vacante? Ce lo spiega l'avvocato Coglitore

di Dario Coglitore

L’eredità giacente è il complesso patrimoniale del defunto rimasto privo di eredi, a causa di accettazione non ancora avvenuta, o di eventuale loro irreperibilità, o per rinunzia dei medesimi.

L’elemento caratterizzante la giacenza dunque è una situazione di incertezza diversamente da quanto avviene per l’eredità vacante la quale si verifica quando a) non ci sono chiamati all’eredità né testamentari né legittimi oppure b) i chiamati all’eredità esistono ma non possono accettare perché il loro diritto si è prescritto o è decaduto oppure hanno rinunciato all’eredità.
In tal caso la successione continua in capo allo Stato unico erede.

Entrando più nello specifico, i presupposti che fondano la giacenza ereditaria sono stabiliti dall’art. 528 c.c. ovvero: a) la mancata accettazione dell’eredità da parte dei successibili; b) il mancato possesso dei beni ereditari da parte dei medesimi; c) la nomina del curatore.

Con riferimento al primo presupposto, alcuni giuristi sostengono che la giacenza possa verificarsi solamente quando vi sia un unico chiamato alla successione; altri, ritengono invece che essa sussista pure nel caso in cui vi siano più chiamati alla eredità.

Con riguardo al secondo presupposto è sufficiente anche la mera detenzione ad escludere l’esistenza dell’eredità giacente. Fra il chiamato e i beni ereditari dev’esservi, infatti, una relazione concreta e materiale affinché si configuri  “possesso” che esclude l’eredità giacente.

L’avvocato Dario Coglitore

Con la nomina del curatore, infine, si costituisce la giacenza in quanto, con essa, viene sottratto al chiamato il potere di amministrarla. 

Le persone interessate alla nomina del curatore:

  • i chiamati non in possesso dei beni ereditari;
  • i chiamati in subordine;
  • i legatari;
  • i creditori ereditari;
  • i creditori del chiamato;
  • i chiamati possessori pro quota e i coeredi se si ammette la giacenza pro quota.

Ciascuno di questi soggetti può presentare istanza di nomina del curatore non sussistendo alcun limite di legittimazione.
La nomina viene effettuata con decreto del tribunale che dev’essere, “pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni”(art. 528, comma II, c.c.)
Il curatore dell’eredità giacente diviene così titolare di un ufficio di diritto privato e deve salvaguardare gli interessi dell’eredità.

L’inventario del patrimonio ereditario

Tra i suoi obblighi rientra, in primis, quello di redigere l’inventario del patrimonio ereditario e di compiere gli atti urgenti; inoltre ha la legittimazione processuale in nome e per conto dell’eredità, gestisce il patrimonio ereditario per tutta la durata della giacenza e, previa autorizzazione del tribunale, ha facoltà di liquidare le passività, compiere attività d’impresa e alienare i beni mobili e immobili della eredità. Tali atti seguono le regole previste dal codice di procedura civile ed in particolare:

  • La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti” (Art. 783, I comma, c.p.c.)
  • La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente“. (Art. 783, II comma, c.p.c.)

Fra gli atti dispositivi non consentiti al curatore invece si annoverano l’accettazione e la rinuncia dell’eredità.

La curatela cessa solo quando interviene accettazione dell’eredità da parte del chiamato, si esaurisce l’attivo ereditario o si accerti l’assenza di chiamati alla eredità.
In tale ultima ipotesi, come anticipato, viene dichiarata la vacanza ereditaria e l’unico successore è lo Stato.

Non si ha invece cessazione della giacenza nei casi in cui il curatore abbandona il suo ufficio. Ciò può accadere nelle seguenti ipotesi:

  • quando muore;
  • se gli viene revocato l’incarico;
  • se rinuncia all’incarico;
  • quando diviene incapace di adempiere alle sue funzioni.

In tali casi il tribunale provvede alla sua sostituzione.
Avv. Dario Coglitore

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