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La indebita diffusione dei verbali dell’Avvocato Amara

La vicenda giudiziaria che sta appassionando il dibattito giornalistico delle ultime ore riguarda quella che qualcuno degli organi di stampa, maliziosamente, definisce come “La indebita diffusione dei verbali dell’ Avvocato Amara” contenenti riferimenti dell’esistenza di una presunta loggia massonica denominata “Ungheria”

di Redazione

La indebita diffusione dei verbali dell’Avvocato Amara. Un proverbio cinese dice: “Quando il Saggio indica la luna, lo Stolto guarda il dito”. Lo stolto, spesso, è un furbo travestito che ha il proprio interesse nel disconoscere l’esistenza oggettiva della luna, dirottando l’attenzione di un’intera folla sulle sfaccettature di un’unghia o su piccole e irrilevanti pellicine. Allo stesso modo, in un discorso sul bene comune, lo stolto – che non concepisce il bene comune – strumentalmente riduce tutto a questioni soggettive. È una dinamica che avviene in qualsiasi ambito dell’esistenza umana, dagli scenari politici alle liti nel traffico, dalle questioni climatiche alle più banali riunioni di condominio.


“La indebita diffusione dei verbali dell’ Avvocato Amara”

La vicenda giudiziaria che sta appassionando il dibattito giornalistico delle ultime ore riguarda quella che qualcuno degli organi di stampa, maliziosamente, definisce come “la indebita diffusione dei verbali dell’ Avvocato Amara” contenenti riferimenti dell’esistenza di una presunta loggia massonica denominata “Ungheria”. I quotidiani hanno dato notizia dell’apertura di un fascicolo per le indagini preliminari presso la Procura di Brescia in merito al vaglio della notitia criminis relativa alla violazione del segreto istruttorio relativo alle indagini della Procura di Milano su tali dichiarazioni.

I magistrati indagati

Da ciò che si apprende, della tale violazione sarebbero indagati due magistrati, rispettivamente: colui che, disponendone, ha consegnato estratti informali dei verbali in questione e il collega che li ha ricevuti, presso la sua residenza dove vive insieme alla compagna, autorevole magistrato della procura milanese, nella veste di consigliere anziano del CSM al tempo dei fatti contestati.


La rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Si sarebbe, pertanto, dinnanzi il reato disciplinato dall’art. 379 bis c.p. ossia la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. L’art. 329 c.p.p. stabilisce, inoltre, che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato (o l’indagato) non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Tale vincolo grava su tutti i soggetti che sono a conoscenza dell’atto di indagine e assolve alla funzione di proteggere la ricerca della verità. Gli atti segreti rimangono tali fino alla conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.

Qual è il bene comune

Qual è allora il bene comune, cioè il bene giuridico, da tutelare per questa fattispecie di reato? Il bene giuridico in questione è l’indagine i cui atti potrebbero vedere preclusa, nel caso di anticipata diffusione, la genuina acquisizione della prova. La domanda legittima allora è: quale indagine sarebbe stata violata in questo caso se tale indagine non era neanche iniziata nonostante la legge lo imponga con l’iscrizione nel registro degli indagati? Non è curioso che si stia indagando sul dinamismo di due soggetti che si sono preoccupati di svelare l’inerzia? O, molto peggio, il timore di un presunto insabbiamento da parte dei titolari di uffici giudiziari che avevano l’obbligo di dare impulso all’azione penale come consacrato nell’art. 112 della Costituzione Italiana costituendo ciò una delle più importanti garanzie per la salvaguardia dei diritti dei cittadini? Di quale segreto si sta parlando se l’indagine non era stata neanche avviata?

Il ragionamento giuridico

Il ragionamento giuridico logico relativo a La indebita diffusione dei verbali dell’Avvocato Amara porta, dunque, inevitabilmente ad affermare che il fatto non sussiste. Possiamo bacchettare sulle manine monelle il Dott. Davigo perché ha ritenuto di smascherare, nel modo più aderente alle circolari del CSM, la violazione grave delle norme informando il Consiglio di Presidenza. E attraverso questo la massima carica dello Stato, ma soprattutto il Procuratore generale della Cassazione che ha la titolarità dell’azione disciplinare? Il quale avvisa il collega di Milano per porre rimedio? E’ da quel momento, infatti, che risulterebbe finalmente avviata l’indagine. Allora qual è la Luna e quale è il Dito in questa brutta storia? Perché lo stolto che si crede furbetto intende defocalizzare il reale problema?​

Come stabilire la veridicità

Perché la reale questione, che riguarda la condotta degli uffici della Procura di Milano, consiste proprio nello stabilire la veridicità o meno delle dichiarazioni dell’Avv. Amara. Perché, se tali affermazioni fossero vere allora sarebbe un fatto gravissimo. Comportando lo scioglimento dell’attuale CSM per condizionamenti di forze esterne antidemocratiche che imporrebbero una verifica molto seria sull’operato finora svolto; viceversa, se le affermazioni non fossero vere, allora, sarebbe ugualmente gravissimo che non si stia procedendo con determinazione e speditezza alla punizione severa del millantatore.


Le dichiarazioni dei collaboratori vanno opportunamente valutate

È pur vero che l’Avv. Amara non è un testimone puro . Ecome anni di esperienza sulla collaborazione di giustizia hanno dimostrato nel nostro paese, le dichiarazioni dei collaboratori vanno opportunamente valutate, vagliate e riscontrate. È naturale che siano ispirate dalla volontà di ridimensionare la propria penale responsabilità. Rimane però il fatto che la Luna ossia il nocciolo della questione è decisamente rappresentata dalla loggia Ungheria. La loggia sulla cui esistenza, operatività e composizione l’opinione pubblica ha tutto il diritto di conoscere i dettagli fino all’ultima virgola senza distrazioni e varianti D.

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