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Reddito di cittadinanza e assegno divorzile

I tribunali hanno iniziato a negare la compatibilità del Reddito di cittadinanza a chi si vedeva erogato l'assegno divorzile. Non è per tutti così, però. I nostri avvocati ci spiegano in questo articolo come funziona il meccanismo che rende compatibile Reddito di cittadinanza e assegno divorzile

di Dario Coglitore

Com’è noto, il nostro ordinamento riconosce, sotto determinate condizioni, il reddito di cittadinanza a chi non percepisce un reddito da lavoro. A seguito dell’introduzione di questa fonte di guadagno, i tribunali hanno iniziato a negare la compatibilità del suddetto beneficio con l’erogazione dell’assegno divorzile. Il quale, oggi, non risponde più al principio del “tenore di vita” in costanza di matrimonio. Al contrario, ha funzione assistenziale e perequativa del contributo dato alla famiglia.

Non sempre Reddito di cittadinanza e assegno divorzile sono incompatibili

Quanto detto però non deve far pensare che chiunque percepisca il reddito di cittadinanza perda automaticamente il diritto all’assegno. Cerchiamo di capire meglio, quindi, quando Reddito di cittadinanza e assegno divorzile sono incompatibili Manca, infatti, un specifica disposizione normativa al riguardo. Il Reddito di Cittadinanza è una misura dalla durata limitata nel tempo. Misura, che tende in buona sostanza a condurre il beneficiario alla ricerca di un’attività lavorativa. Pertanto, la scadenza naturale (o la revoca) della percezione del beneficio potrebbero condurre ad una “riviviscenza” della situazione reddituale. Parliamo della situazione reddituale precedente e quindi del diritto all’assegno divorzile.

Valutazione della situazione economica

Ciò significa che la sola opportunità di ricevere il sussidio non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile. Dovendo, infatti, il giudice in ogni caso compiere una valutazione in concreto della reale situazione economica del beneficiario. Tenendo in considerazione qualsiasi tipo di reddito. Poi decidere se l’assegno di divorzio sia cumulabile oppure no.

Quando l’assegno non è dovuto

Se gli importi consentono una vita dignitosa, l’assegno non è dovuto. Possono a tal proposito incidere beni avuti in donazione e anche gli aiuti economici percepiti dalla famiglia di origine. Giova tuttavia richiamare il costante orientamento giurisprudenziale. Teso, quest’ultimo, a ritenere non sufficiente, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile per l’ex coniuge, l’analisi dell’elemento inerente la sussistenza o meno della capacità lavorativa “astratta” o potenziale. Dovendosi viceversa ancorare, il giudizio sulla debenza o meno dell’assegno divorzile, sul piano della concretezza ed attualità (così, App. Palermo, n. 1765/2013).

Quando l’assegno non può essere revocato

L’assegno dunque non può essere revocato o ridotto ove il beneficiario risulti privo di quei redditi propri. Redditi necessari e sufficienti a garantirgli una forma di autosufficienza economica. Ma al contempo tali da esonerare l’ex coniuge dal versamento del contributo divorzile, secondo il criterio composito fornito dalle Sezioni Unite della​Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., n. 18287/2018), e che si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Dal pronunciamento delle SS.UU.

All’esito del pronunciamento delle SS.UU. in materia, si è in giurisprudenza adottato una diversa interpretazione applicativa in ordine all’assegno divorzile che comprenda.

Tutto ciò che è compreso

a) Il definitivo abbandono di entrambi i criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti sopra richiamati;

Superamento del procedimento

b) il superamento della struttura necessariamente bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile. Abbandonando, così, la distinzione fondata sulla natura attributiva o determinativa dei criteri richiamati dall’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio;

Disconoscimento dell’assegno

c) il disconoscimento di una funzione meramente assistenziale all’assegno divorzile. Ciò a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;


Pariteticità della legge

d) una pariteticità ed equi-ordinazione dei criteri previsti all’art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970;

Criterio di adeguatezza

e) l’abbandono di una concezione astratta del criterio di “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto coniugale;

Valutazione complessiva

f) una valutazione necessariamente complessiva dell’intera storia coniugale e prognosi futura. Determinando, comunque, l’assegno in base all’età e allo stato di salute dell’avente diritto, nonché alla durata del vincolo coniugale;

Valorizzazione dell’assegno

g) infine, una valorizzazione del profilo perequativo – compensativo dell’assegno medesimo.

Decidere l’applicabilità spetta al giudice

In ogni caso spetta a giudice decidere l’applicabilità di modifiche nei casi concreti. Questi, deve tenere conto che, quando si parla di assegni di mantenimento la giurisprudenza ha sempre dato importanza alla situazione patrimoniale e ad ogni utilità economicamente valutabile.

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