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Danni da infiltrazione e prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Oggi l'avvocato Coglitore fa chiarezza su una questione che, spesso, scatena controversie all'interno di un condominio per l'attribuzione di responsabilità in ordine a eventuali danni e risarcimento degli stessi.

di Dario Coglitore

L’ infiltrazione, com’è noto, è una bella scocciatura da sbrigare quando si presenta in casa. L’acqua può infiltrarsi nel lastrico solare di un edificio e si può manifestare nell’appartamento sottostante, originando un vero e proprio danno per chi lo subisce. Può manifestarsi in diversi modi: umidità, gocciolamento continuo o stillicidio, chiazza bagnata sulla superficie interessata. Anche il caso di risalita capillare o umidità di risalita è assai comune.

Di chi è la responsabilità?

Ebbene, colui che subisce un danno a causa da una infiltrazione nel proprio alloggio non sempre è in grado e imputare la responsabilità a chi di dovere. Soccorre a tal proposito il principio generale enunciato all’art. 2051 c.c. dove è prescritto che ciascuno risulta responsabile del danno prodotto dalle cose che egli ha in custodia, a meno che non vi sia dimostrato il caso fortuito. In questo caso responsabile sarà il custode ovvero colui che possiede il controllo sull’oggetto che può generare il danno. Normalmente tale figura coincide con quella del proprietario o addirittura con lo stesso danneggiato. In questo caso non vi sarà risarcimento ma potrà essere richiesto un indennizzo dall’assicurazione, qualora sia presente una polizza.

Rispettare i tempi

Ma entro quanto tempo occorre agire nei confronti del custode responsabile ? La collocazione dell’art. 2051 c.c. nelle fattispecie rientranti nella responsabilità extracontrattuale fa concludere per l’esercizio del diritto entro cinque anni dal momento in cui l’evento si è verificato. Questa statuizione è contenuta nell’art. 2947, primo comma, c.c. che recita: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” . I fatti illeciti, giova ricordarlo, sono quelli disciplinati dall’art. 2043 e seguenti del codice civile. La prescrizione non estingue il diritto, ma la possibilità di agire per la sua tutela. Tanto è vero che, essa può essere rilevata dal giudice solo su istanza di parte. Senza l’eccezione di prescrizione dunque vi può essere azione a tutela del diritto anche se la medesima prescrizione sia interamente decorsa. In questo contesto è utile ricordare che esistono degli atti interruttivi del termine prescrizionale previsto dalla summenzionata disposizione.

L’importanza della notifica

Ai sensi dell’art. 2943 c.c. « La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri ».​ Dunque è sufficiente l’invio di una raccomandata a.r. di diffida al responsabile dei danni. Se questa raccomandata dovesse pervenire al destinatario prima della scadenza dei tempi di prescrizione, allora quest’ultima verrà interrotta ed il termine prescrizionale di cinque anni riprenderà a decorrere daccapo. Il consiglio è però quello di conservare le prove dell’avvenuto ricevimento della raccomandata onde produrle fin dal primo grado di giudizio.

Prescrizione oppure no?

Come si diceva, il termine per far valere la pretesa è di cinque anni ma per il suo computo occorre distinguere tra illecito istantaneo e perpetuo. Nella prima ipotesi la prescrizione del risarcimento comincia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre nel caso di illecito permanente il termine iniziale decorre non nel momento del primo insorgere dell’infiltrazione, ma in quello della sua definitiva cessazione (Corte d’Appello di Milano con Sentenza n.610/2020) Se non si riesce a comprendere con certezza da dove derivi il danno, se dalle parti comuni o dall’unità immobiliare di altro condomino, è opportuno che la raccomandata sia indirizzata a tutte le parti potenzialmente interessate. In simili evenienze si rende necessario richiedere la valutazione della provenienza del danno, magari avvalendosi di consulenti tecnici esperti, in presenza di tutti i soggetti coinvolti, con riserva di esercitare ogni utile azione per eliminare le cause stesse e ottenere il risarcimento nel caso non vi sia collaborazione. E’ chiaro che avvisare subito del danno sul piano concreto assume importanza per l’eventualità che la situazione si aggravi potendosi rimproverare il danneggiato di trascuratezza e quindi di concorso nella propagazione del danno.
Avv. Dario Coglitore

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