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CRIF, segnalazione elenco cattivi pagatori

Nell'articolo odierno, il Presidente della consulta legale dell'AECI, dr. Agostino Curiale, fa il punto sulla gestione dei dati sui finanziamenti non perfezionati.

di Redazione

L’argomento di oggi riguarda nello specifico la trascrizione dei dati personali di coloro i quali a causa di mancato pagamento di rate di prestiti e/o magari il solo ritardo nei versamenti, hanno subito segnalazioni negative i cui effetti comportano, senza alcun dubbio, l’iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori. E’ dunque bene sapere che tale pratica, comporterà in futuro la possibilità di ricorrere nuovamente al credito.

Alla luce delle numerose segnalazioni ricevute, riteniamo pertanto opportuno fornire chiarimenti e indicazioni di carattere generale su talune richieste particolarmente controverse, che hanno generato dubbi interpretativi, incertezze e difficoltà per gli interessati. Vediamo intanto, di sapere cosa si intende quando sentiamo parlare di EURISC. L’EURISC gestisce informazioni di dettaglio sui finanziamenti non perfezionati (in richiesta, rinunciati, rifiutati) e perfezionati (accordati ed estinti) contratti da un soggetto qualsiasi, la sua gestione è curata da CRIF Centrale Rischi Finanziari che cura la banca dati di profili finanziari assegnando un punteggio di affidabilità. In EURISC sono presenti dati identificativi, anagrafici e sociodemografici come, codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice Iban, dati relativi alla occupazione ed eventuale professione, al reddito, al sesso, all’età, alla residenza e/o domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare e informazioni sui finanziamenti o analoghe facilitazioni di carattere finanziario.

Le informazioni relative ai finanziamenti contenute in EURISC comprendono in informazioni descrittive del singolo rapporto di credito, in particolare la tipologia di credito quali, prestito personale, mutuo ipotecario, ecc. e la fase in cui si trova quali, richiesta, accordato o estinto, il piano di rimborso previsto che riguarda il numero di rate, importo medio, data inizio operazione, ecc, inoltre, la banca o la società finanziaria che ha trasmesso l’informazione. Ve precisato che tale informazione viene resa disponibile solo all’interessato e non alle banche o società finanziarie che interrogano il SIC. Ancora, risultano informazioni relative al rimborso del credito, che comprendono il debito residuo, l’andamento regolare o meno dei pagamenti, eventuali dati relativi ad attività di recupero o contenziosi, così come incaglio nei pagamenti, passaggio a sofferenza, passaggio a perdita, cessione a società di recupero crediti, rientro in bonis, ecc. ed in fine, risultano trascritti, le date di aggiornamento delle informazioni a cui si riferiscono le informazioni sul rapporto di credito e sul suo rimborso. Le facilitazioni finanziarie analoghe ai finanziamenti comprendono rapporti come noleggio a lungo termine, leasing operativo, cessione di crediti e dilazioni di pagamento e il prestito tra privati gestito attraverso piattaforme digitali.

Comunicazione di preavviso di registrazione

Per quanto sopra premesso, nel caso in cui un rapporto finanziario subisse un andamento negativo, anche solo trattandosi di ritardo nel pagamento, per prima cosa, dobbiamo sapere che ai sensi dell’art. 4, co. 7 del codice deontologico, ogni operatore finanziario è tenuto ad inviare una comunicazione contenente il preavviso di imminente registrazione nei “Sic” dei dati agli stessi riferiti al verificarsi di ritardi nei pagamenti. La ratio della disposizione è evidentemente quella di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all’effettiva iscrizione dei nominativi nei “Sic”. L ́interpretazione che della medesima è stata data e l ́applicazione pratica che ne è conseguita, hanno generato un fitto contenzioso che, nel corso degli anni, si è risolto, con pronunce, spesso contrastanti, da parte degli organismi a vario titolo chiamati a pronunciarsi come Autorità giudiziaria, Autorità Garante e Arbitro Bancario Finanziario.

L’onere della prova

La giurisprudenza, solo in tempi recenti, si è univocamente orientata nel senso che, benché non siano previste forme particolari per la comunicazione del preavviso, incomba sul creditore l ́onere di provare l ́effettivo adempimento all ́obbligo di invio di tale comunicazione, ritenendo non sufficienti elementi solo presuntivi, quali, ad esempio, la produzione della copia delle missive asseritamente inviate con modalità inidonee a provarne sia l ́avvenuta spedizione sia il ricevimento da parte del debitore (così il Trib. Verona, I Sez. Civ., sent. n. 163 del 6 febbraio 2016). Ancora più puntuale risulta, sul punto, il pronunciamento della Corte di Cassazione Sez. I Civ. che, con ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14685, ha stabilito che l ́atto di avvertimento con preavviso di cui all’art. 4, comma 7, fa onere all ́intermediario ed integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell ́interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest ́ultimo entro il periodo di preavviso. Al riguardo, le motivazioni addotte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità della quale si è già dato conto, anche l’Autorità Garante ritiene che, al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei “Sic”, i titolari del trattamento, ossia, gli operatori bancari e finanziari debbano essere in grado di dimostrare l ́effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il suddetto preavviso. Nell ́ambito delle categorie interessate, nell ́osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d ́Europa sul trattamento dei dati personali, è da sapere che gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e), del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, attribuiscono, al Garante della Protezione dei dati Personali, il compito di promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, inoltre verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l ́esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto.​A seguire vedremo quali sono i tempi di conservazione dei dati in caso di inadempimenti non regolarizzati.

Quali tempi?

La disposizione dell’art. 6, comma 5, del codice deontologico stabilisce che le informazioni relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nei SIC non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto. Cio’ posto e’ palese ritenere, che l’individuazione della data di decorrenza del termine di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati, sia del tutto incerta, su questo punto, è intervenuta l’Autorità Garante che in ossequio ai principi generali stabiliti in materia di trattamento dei dati personali di cui all’art. 11 del Codice, ritiene che il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati, fermo restando il termine normale di riferimento di 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto non possa comunque mai superare all ́eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento.

Tale termine tiene conto dei tempi massimi di conservazione dei dati negativi fissati in relazione ad altre banche dati assimilabili a quelle in questione ad esempio, archivio CAI, banca dati protesti. Ciò corrisponde alla necessità di non rendere aleatorio e indefinito il termine finale di conservazione dei dati. Inoltre, la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, la quale, in materia di informativa da fornire all ́interessato, prevede che per garantire un trattamento corretto e trasparente, il titolare indichi, tra l ́altro, il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, paragrafo 2, lett. a.

I tempi di conservazione

A seguire elenchiamo i tempi di conservazione dei dati trascritti da CRIF TIPOLOGIA DI DATO: Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione
TEMPI DI CONSERVAZIONE: 180 giorni dalla data richiesta
TIPOLOGIA DI DATO: Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate
TEMPI DI CONSERVAZIONE: 90 giorni dalla data di aggiornamento con l’esito di rinuncia/rifiuto
TIPOLOGIA DI DATO: Finanziamenti rimborsati regolarmente
TEMPI DI CONSERVAZIONE: 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito , ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).
TIPOLOGIA DI DATO: 1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo
TEMPI DI CONSERVAZIONE: 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione , a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari
TIPOLOGIA DI DATO: 3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su transazione
TEMPI DI CONSERVAZIONE: 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione , a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre​regolari
TIPOLOGIA DI DATO: Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)
TEMPI DI CONSERVAZIONE: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l’ente Partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
* Agostino Curiale, Presidente della Consulta Legale AECI

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