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L’opposizione al decreto ingiuntivo e la mediazione obbligatoria

A chi spetta l'onere dell'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria? E come si arriva alla revoca del decreto ingiuntivo? Facciamo chiarezza.

di Redazione

Con sentenza n. 19596 del 18/09/2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento di legittimità, hanno stabilito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. N. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta”, con la conseguenza per cui “ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.

L’importante principio di diritto sopra delineato, benché solo in parte condivisibile, consente tuttavia di fare chiarezza su di una questione che negli anni successivi alla introduzione della procedura di mediazione obbligatoria su talune materie quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha visto contrapporsi orientamenti contrastanti, con evidenti conseguenze processuali e sostanziali di non poco conto.

Il dato normativo

Ai fini di un corretto inquadramento normativo della questione in esame, occorre anzitutto richiamare l’art. 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 28/2010, istitutivo dell’obbligo di esperimento del procedimento di mediazione da parte di chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia sulle materie specificate dal medesimo decreto; il procedimento è inteso come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui qualora la parte interessata non adempia al suddetto obbligo prima della instaurazione della causa, ovvero, in mancanza, dopo l’impulso dell’autorità giudiziaria (che assegna un termine di 15 giorni per provvedervi), la domanda viene dichiarata improcedibile.
Nel peculiare ambito del procedimento monitorio per ingiunzione (a contraddittorio differito ed eventuale), il legislatore del 2010 ha previsto al comma VI del medesimo art. 5 la non applicabilità della predetta condizione di procedibilità, includendovi la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto. In altri termini, l’obbligo di ricorrere alla mediazione nei procedimenti per ingiunzione, lungi dall’essere totalmente escluso (come viceversa previsto dall’art. 3, comma III, Decreto Legge n. 132/2014 in materia di negoziazione assistita), è stato solamente “collocato” ad un momento successivo rispetto alla instaurazione della controversia, ossia dopo che sia stata decisa la questione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi di cui all’art. 648 c.p.c.
Se il dettato normativo, dunque, appare chiaro nel predisporre comunque l’obbligo di esperire la mediazione, per le materie ad essa soggette, anche nella ipotesi di procedimenti monitori in fase di opposizione, posticipandolo all’esito della decisione sulla provvisoria esecutorietà del decreto, viceversa alquanto oscura – almeno prima della pronuncia in commento – rimaneva la questione inerente alla parte su cui incombesse il suddetto obbligo di attivazione (ossia al “creditore-opposto”, ovvero al “debitore-opponente”).
Sul punto, la giurisprudenza non è stata affatto univoca nel corso degli anni.

La giurisprudenza precedente alle Sezioni Unite

Secondo un primo orientamento, supportato dalla S.C. nella sentenza n. 24629/2015, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte opponente, in considerazione del suo effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, in contrapposizione con quello pertinente al creditore opposto, limitato alla definizione sommaria della pretesa creditoria, tenuto conto altresì della natura propria del provvedimento monitorio, suscettibile di passare in giudicato in assenza di opposizione (il che renderebbe ancora più inconciliabile l’interesse del creditore con l’esperimento del tentativo di mediazione). La conseguenza immediata che deriva da tale impostazione, nella ipotesi di mancata attivazione della mediazione, consiste nella declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione e nel definitivo cristallizzarsi del decreto ingiuntivo (irrevocabile), con effetti irrimediabilmente negativi in danno dell’opponente.
Un diverso indirizzo mutuato dalla giurisprudenza di merito, ha invece indicato nella parte opposta il soggetto su cui incombe l’onere di esperire il tentativo di mediazione, in virtù del ruolo di attore sostanziale attribuito a quest’ultimo anche in fase di opposizione, nonché in considerazione delle conseguenze meno “drastiche” che deriverebbero in ambito processuale. Invero, sotto tale ultimo profilo, la mancata attivazione della mediazione provocherebbe, oltre alla improcedibilità della opposizione, altresì la revoca del decreto ingiuntivo emesso, senza tuttavia pregiudicare in via definitiva le istanze creditorie, attesa la possibilità di ottenere un nuovo decreto identico al precedente caducato.
Alle superiori linee di pensiero si era interposta una terza “mediana”, che intendeva far gravare dell’onere di impulso alla mediazione la parte opponente o opposta a seconda che il decreto ingiuntivo avesse o meno ottenuto la provvisoria esecutività.

tribunale

La soluzione delle Sezioni Unite

In tale contesto di contrapposti precedenti decisori, le Sezioni Unite nella sentenza in commento, al fine di dirimere il contrasto sul punto, hanno inteso imporre l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a carico del creditore opposto, e ciò in forza di una corretta interpretazione letterale, logica e sistematica dei dati normativi richiamati.
Depone a favore della suddetta conclusione anzitutto il contenuto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 28/2010, che agli artt. 4 comma II e 5 comma 1-bis, individua il soggetto onerato della instaurazione della procedura di mediazione, nella parte che intenda esercitare in giudizio un’azione, ossia l’attore che, nella opposizione a decreto ingiuntivo, coincide con il creditore-opposto (attore in senso sostanziale). A ciò si aggiunga che, in forza dell’art. 5 comma VI, D. Lgs. N. 28/2010, “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”: appare di tutta evidenza, pertanto, che un effetto favorevole all’attore (interruzione della prescrizione), si determini per iniziativa dello stesso; d’altro canto, sarebbe illogico che tale effetto venga realizzato grazie all’apporto della controparte, il cui interesse è di tutt’altro tenore.
A tali considerazioni, deve altresì aggiungersi il fatto per cui, instaurata la opposizione e sciolta la riserva sulle istanze di sospensione e/o concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, il procedimento di opposizione si svolge nel suo rito ordinario a contraddittorio pieno, con conseguente assunzione, in capo a ciascuna parte, dei ruoli di attore e convenuto, per cui sarà il primo (su cui peraltro incombe l’onere di provare il rapporto giuridico sottostante e le ragioni di credito concesse in via monitoria) a dover essere gravato dell’esperimento di mediazione.
Un ultimo argomento posto dalle Sezioni Unite a conforto delle proprie conclusioni, riguarda un certo bilanciamento delle conseguenze (processuali e sostanziali) sottese all’accoglimento di una tesi piuttosto che dell’altra: invero, ponendo a carico dell’opposto (ricorrente in via monitoria) l’onere di attivazione della mediazione obbligatoria, gli effetti derivanti dal mancato esperimento sarebbero “meno gravosi” rispetto a quelli che si produrrebbero se tale incombente fosse imputato al convenuto-opponente. Difatti, la “sanzione” della revoca del decreto ingiuntivo conseguente alla declaratoria di improcedibilità della domanda, non impedirebbe al creditore-opposto rimasto inerte nell’esperire il tentativo di mediazione, di ripresentare un nuovo ricorso monitorio identico al precedente; viceversa, “sanzionare” l’opponente-debitore con l’improcedibilità della opposizione e la conferma definitiva del decreto ingiuntivo a seguito della mancata attivazione di un procedimento “non giurisdizionale”, non sarebbe a parere della S.C., conforme al dettato costituzionale, dovendosi ritenere illegittima ogni norma che collega al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall’azione giudiziaria (così Corte Cost., n. 98/2014).
Avv. Giovanni Parisi

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