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Notifica degli atti, è valida anche presso la sede di una società?

In ragione dell'art. 140 c.p.c l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto da notificare nella casa comunale e affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario il quale deve poi essere avvisato delle predette attività

di Dario Coglitore

In tema di notificazione alle società, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 145 c.p.c. (modificato dalla legge n. 263/2005), il quale, al comma 1, prevede forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell’atto:
– presso la sede della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni), intendendo per “sede” sia quella legale che quella effettiva (se si tratta di un unico complesso immobiliare, la sede comprende tanto il luogo in cui si trova l’azienda, quanto quello in cui si trovano la direzione e gli uffici, ma non le eventuali sedi secondarie o di fatto).
– alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l’atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale.

Modalità di notifica

In siffatta ipotesi, la notifica avviene a norma degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) c.p.c.
Il comma 1 dell’art. 145 c.p.c. deve essere però letto insieme alla disposizione di cui al comma 3: “se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, il richiedente può procedere nelle forme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c.”
In ragione dell’art. 140 c.p.c l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto da notificare nella casa comunale e affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario il quale deve poi essere avvisato delle predette attività attraverso la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento.

La Suprema Corte

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145, comma 1, c.p.c. – ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente)” (cfr. Cass. Civ. n. 19986/2010 e n. 9394/2016).
L’art. 145 c.p.c in definitiva non ammetterebbe la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la sede di una società (sicché essa deve ritenersi nulla), bensì solo nei confronti del legale rappresentante dell’ente purché l’atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale e solo a seguito del vano tentativo di notifica eseguito secondo le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Tale concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass. Civ., sez. I, 30/01/2017, n. 2232 “in tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale. “
Tuttavia si potrebbe argomentare che, se per un verso l’art. 145 u.c. c.p.c., come modificato dalla legge n. 263/2005, fa riferimento all’applicazione degli art. 140 c.p.c. nei confronti della persona fisica, dall’altro esso nulla prescrive nell’ipotesi in cui l’atto da notificare non “identifichi” il legale rappresentante.
E dal momento che la nuova formulazione dell’art. 145 c.p.c, ricalca la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezione Unite, 4 giugno 2002, n. 8091, che aveva eliminato l’impasse in cui si era aggrovigliata, in talune ipotesi, la disciplina della notificazione alle persone giuridiche, occorre riferirsi ad i principi in essa espressi per sciogliere eventuali dubbi interpretativi.

Le alternative

Ebbene, la citata sentenza ha chiarito che, se non è possibile notificare nelle forme ordinarie, indicate nel primo comma della citata norma, si procede mediante una delle seguenti alternative: 1) la notifica ai sensi del 140 c.p.c. va eseguita nei confronti del legale rappresentante se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; 2) oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, la notifica ai sensi del 140 c.p.c., è eseguibile direttamente nei confronti della società; 3) ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma (come nel caso in cui l’indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nella debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia – e mai abbia avuto – sede), e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c.
La notificazione alla società dunque potrebbe essere effettuata direttamente a quest’ultima, giusta il disposto dell’art. 145, comma 3, c.p.c., se l’atto non specifica le generalità ed i “recapiti” del legale rappresentante della società destinataria.

Pronunce contrastanti

Non è auspicabile che il Legislatore della riforma si sia voluto discostare, nell’ipotesi in cui mancasse l’indicazione nominativa del legale rappresentante, dai principi sanciti dalla SS.UU. appena citata posto che tale pronuncia trae origine da notevoli fibrillazioni giurisprudenziali e dal susseguirsi di pronunce contrastanti.
D’altronde, i principi elaborati dalle SS.UU. sono stati ribaditi dalle successive pronunce della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Civ. n. 4305/2012; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19986/2010; Cass. Civ. n. 9447/2009; Cass. Civ. n. Sent. 7773/2006) e, ancor prima, la giurisprudenza aveva chiarito che, “con riguardo alla notificazione alle persone giuridiche, l’ufficiale giudiziario, che recatosi presso la sede dell’ente non riesca a conseganre copia per irreperibilità rifiuto od incapacità degli impiegati o delel altre persone legittimate a norma dell’art. 139 c.p.c. può procedere alla notificazione ex art. 140 c.p.c. applicabile anche nei confronti delle persone giuridiche – non sussistendo alcun obbligo, ma solo la facoltà del notificante di far ricercare il rappresentante dell’ente, pur indicato nell’atto” (Cfr. Cass. Civ. n. 2152/1987; Cass. Civ. n. 716/1999; Cass. Civ. n. 12004/1993).
*Avv. Dario Coglitore

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