Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – Testata di approfondimento fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalist* indipendenti

Decesso della parte processuale: interrompe il giudizio?

Riassunzione del processo in caso di morte della parte: il giudizio prosegue nei confronti degli eredi o dei chiamati alla eredità ?

di Dario Coglitore

Com’è noto, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. la morte della parte costituita in giudizio a mezzo del procuratore (cosi come della parte costituita personalmente) interrompe il processo.

In tal caso, se coloro ai quali spetta di proseguirlo non si costituiscono volontariamente, la parte non colpita dall’evento interruttivo, interessata alla prosecuzione del processo (solitamente l’attore), deve riassumerlo nei confronti dei soggetti aventi diritto.

Nella frequente ipotesi del decesso della parte processuale, la giurisprudenza si è a lungo dibattuta sulla questione se i soggetti legittimati a stare in giudizio in luogo del de cuius debbano considerarsi gli eredi, tali per effetto di accettazione, espressa o tacita dell’eredità, o semplicemente i chiamati alla eredità.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 190/2015 è del parere che nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmetta, salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c., non al semplice chiamato all’eredità bensì, in via esclusiva, all’erede, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius.

Gli stessi giudici di legittimità però hanno più volte affermato che l’atto di riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; pertanto, il chiamato all’eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7517 del 31/03/2011).

E’ quindi preciso onere del convenuto comparire in giudizio per manifestare la sua posizione, ovvero quella di semplice chiamato e per l’effetto, eccepire l’insussistenza della qualità di erede.

La ratio di tale onere è da ricercare in Cassazione Civile, sez. III, 03.09.2007, n. 18534 secondo cui “una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un’altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all’esecuzione, anche ai fini dell’allegazione della sopravvenuta rinuncia all’eredità”.

Se quindi il chiamato non compare, e non comparendo non eccepisce il difetto di legittimazione passiva, maturerà nei confronti della sua posizione il giudicato sicché nessuna questione potrà essere opposta, nemmeno in sede di opposizione all’esecuzione laddove dovesse sopraggiungere una rinuncia all’eredità.

La riassunzione del processo deve rispettare determinate tempistiche e formalità.

Il giudizio, infatti, deve essere riassunto con ricorso (che deve contenere gli estremi della domanda a senso dell’art 303, comma II. c.p.c.) entro tre mesi decorrenti dal giorno in cui le altri parti del giudizio hanno avuto “conoscenza legale” dell’evento interruttivo.

La giurisprudenza chiarisce che è sufficiente depositare il ricorso in riassunzione entro il suddetto termine (soggetto a sospensione feriale nei casi di legge), essendo irrilevante poi il tempo successivamente decorso per la notifica del ricorso stesso e pedissequo decreto alle altre parti (Cass. 1900/2011; Cass. 13683/2012).

Entro l’anno dalla morte, invece, la notifica può essere fatta collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio reale del defunto. La riattivazione del processo viene cosi agevolata in quanto non è necessario ricercare ed individuare nominalmente tutti i successori.

La conoscenza legale

Per conoscenza legale dell’evento, infine, deve intendersi quella conseguita mediante atti processuali e cioè mediante dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento non essendo sufficiente quella aliunde acquisita e soprattutto non si ha conoscenza legale quando la dichiarazione dell’evento interruttivo sia resa dal procuratore della parte avversa, tranne che ciò si compia in un’udienza nella quale sia stata presente la parte rimasta priva di difensore.

La dichiarazione deve essere infatti resa dal procuratore della parte colpita dall’evento ed il giudizio è interrotto da tale momento. Ne discende che se il difensore sceglie di non dichiarare il decesso del proprio assistito il processo prosegue regolarmente come se nulla fosse accaduto.

L’onere di provare la legale conoscenza dell’evento interruttivo in data anteriore al trimestre precedente la riassunzione è a carico della parte che eccepisce l’intempestività della riassunzione, non potendosi gravare l’altra parte di fornire una prova negativa. A tal proposito è stata ritenuta valida la comunicazione al difensore della controparte, a mezzo PEC, della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo del processo.

La mancata, o tardiva, riassunzione comporta l’estinzione del giudizio con importanti ripercussioni procedurali e sopratutto sostanziali.

Ai sensi dell’art. 310, comma I, c.p.c., infatti, “l’estinzione del processo non estingue l’azione” per cui la stessa domanda è riproponibile, sempre che non sia venuto meno il diritto soggettivo dedotto in giudizio per prescrizione. La domanda giudiziale infatti produce un duplice effetto interruttivo sulla prescrizione: istantaneo e permanente. Dunque, l’interruzione della prescrizione si determina nel momento in cui è notificato l’atto introduttivo e non inizia a decorrere di nuovo da quello stesso giorno (effetto interruttivo istantaneo), ma dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (effetto interruttivo permanente), rimanendo interrotto per tutto il corso del processo;

Se il processo non arriva a sentenza viene meno l’effetto interruttivo permanente.

Ciò significa che il nuovo periodo di prescrizione, relativa al diritto azionato, inizia a decorrere, a norma dell’art. 2945, comma III, c.c., dalla domanda proposta in corso di causa, e non anche da uno degli atti processuali successivi, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore.

Avv. Dario Coglitore

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.