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Polizza vita – Assicurazione sui contratti di finanziamento

Assicurazione sui contratti di finanziamento: Cosa deve contenere una polizza vita...

di Redazione

Assicurazione sui contratti di finanziamento: Cosa deve contenere una polizza vita

 

di  Associazione Europea Consumatori Indipendenti

Le forme delle polizze vita più diffuse sono quelle “temporanee caso morte” possono essere stipulate a capitale e premio annuo costante, a capitale e premio annuo crescente (capitale e premio annuo sono collegati all’indice ISTAT), oppure a capitale decrescente, consigliabile a chi ha contratto un mutuo ed il residuo debito diminuisce con il piano di ammortamento.
L’assicurazione per il rischio in caso di morte è operante qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’assicurato, sono invece di norma operanti le seguenti esclusioni:

  • attività dolosa del contraente o del beneficiario;
  • partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi;
  • partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra (controllare in dettaglio la portata di tale esclusione);
  • eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmentedall’accelerazione di particelle atomiche;
  • incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo oppure se l’assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
  • suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione;
  • attività sportive praticate non dichiarate alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente;
  • guida di veicoli o natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

E’ sempre opportuno, prima di accettare un contratto di assicurazione controllare attentamente le esclusioni previste nel contratto.
La copertura assicurativa è subordinata alla condizione che l’assicurato si sia sottoposto a visita medica e a eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa di Assicurazioni. Qualora la società di assicurazione non preveda l’obbligo di sottoporsi a visita medica, l’assicurazione rimane fermo per un periodo chiamato “periodo di carenza”.
Consigliamo comunque di sottoporvi a visita medica e di controllare attentamente le limitazioni di garanzia operanti durante il periodo di carenza.

Attenzione però, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rilasciate con dolo o colpa grave l’assicurazione può rifiutare il pagamento del capitale in caso di morte dell’assicurato come espresso dall’art. 1892 e 1893 del codice civile.
In caso di interruzione dei pagamenti del premio il contratto rimane in vigore per trenta giorni dalla data stabilita per il versamento della rata di premio dopodiché il contratto si risolve automaticamente. A parte questo caso, le polizze vita “temporanee caso morte” si risolvono alla morte dell’assicurato o comunque alla scadenza finale del contratto senza possibilità di rinnovo alle stesse condizioni. I premi pagati restano acquisiti, in tanto, dalla stessa assicurazione.
Un’ altro aspetto particolare riguarda che le somme dovute dall’assicurazione riguardo a contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili e neppure sequestrabili ai sensi dell’art. 1923 del codice civile.
Per effetto della designazione i beneficiari acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione art. 1920 del codice civile. Ciò significa che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, infatti, i beneficiari designati acquistano, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. (Cass. 26606/2016).
La Finanziaria. In questi casi, ottiene copertura del rischio di insolvenza del proprio cliente conseguente al suo decesso, dal momento in cui la morte si verifica e che l’assicurazione, terza rispetto al rapporto contrattuale, è tenuta a pagare quanto dovuto per l’estinzione del contratto di finanziamento, per quest’ultimo, infatti, il rimborso dovrà comprendere tutto l’ammontare del debito residuo alla data del decesso dell’assicurato, e nell’ipotesi di ritardo nel pagamento sono dovuti anche al beneficiario gli interessi di mora in ottemperanza all’art. 1224 del c.c.
La prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita sono 10 anni e decorronono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti si fondano art. 2952 del codice civile.

Vediamo adesso quali sono i contenuti minimi che una polizza vita deve contenere:
nel caso dunque di contrattazione di un finanziamento, la polizza deve essere una TCM a capitale decrescente ovvero a capitale costante;
il rischio morte deve essere coperto senza limiti territoriali e qualunque ne sia la causa, ad eccezione delle esclusioni previste dal codice civile;
la durata del contratto deve essere pari alla durata del finanziamento;
devono essere indicati i costi gravanti sul premio, con evidenza dell’importo percepito dall’intermediario;
devono essere indicati i casi per i quali si richiede la visita medica, con i relativi costi a carico dell’impresa e del cliente;
sia escluso, in caso di visita medica, il “periodo di carenza” e, negli altri casi, questo non superi i 90 giorni;
siano indicati i tempi di liquidazione del capitale assicurato, con un massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa;
sia prevista la facoltà per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui è concluso, con diritto alla restituzione del premio al netto delle spese sostenute dalla compagnia e della parte di premio relativa al periodo durante il quale l’assicurazione ha avuto effetto;
sia previsto l’obbligo per le imprese di spedire all’assicurato, ad ogni ricorrenza annuale, una comunicazione contenente le informazioni sull’ammontare del capitale assicurato e sugli eventuali premi in scadenza o in arretrato. Le imprese di assicurazione, inoltre, (ai sensi del regolamento n. 40/2012) devono offrire sui propri siti internet un servizio gratuito di preventivazione on line e comunicare all’IVASS i prodotti commercializzati che soddisfano i nuovi requisiti.

Per agevolare il consumatore nella ricerca del contratto di assicurazione più adeguato, l’IVASS pubblica nel proprio sito internet (in Home page nell’area “Informazioni utili” al link “Polizze vita connesse a mutui o a crediti al consumo”) l’elenco delle compagnie e il nome dei prodotti vita da queste commercializzati, con un link ai loro preventivatori.
Si segnala, infine, che spesso le polizze vita prevedono la copertura anche in caso di perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa derivante da invalidità permanente, se conseguente a malattia e/o infortunio, manifestatasi successivamente alla conclusione del contratto e al relativo “periodo di carenza”. I contratti indicano generalmente un grado minimo di invalidità permanente il 66% esso costituisce il presupposto per la liquidazione del capitale assicurato. In questi casi però avvenuta la liquidazione, il contratto si estingue di diritto e non copre l’eventuale successivo decesso dell’assicurato.

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