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Spesa straordinaria nell’interesse dei figli

L'assenza di una disciplina normativa chiara ha costretto molti tribunali a dettare dei protocolli d'intesa per definire il concetto di spesa straordinaria dei figli...

di Redazione

L’assenza di una disciplina normativa chiara in materia, ha costretto molti tribunali italiani negli ultimi tempi a dettare dei protocolli d’intesa al fine di classificare e definire meglio il concetto di spesa straordinaria nell’interesse della prole minorenne (o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente)

 

Avv. Giovanni Parisi

Nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, accanto al contributo per il mantenimento c.d. “ordinario” che il genitore non prevalentemente collocatario della prole è obbligato a versare all’altro con cadenza periodica e predeterminato dal giudice nel suo ammontare (valutate le esigenze della prole proporzionalmente ai redditi di entrambi ed ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore), vengono generalmente previste ulteriori voci di spesa che esulano dall’ordinarietà della vita dei figli, sorgendo all’occorrenza, e che sono genericamente poste a carico di entrambe le figure parentali in quota percentuale sull’esborso (solitamente in ragione del 50% ciascuno). Proprio per la loro “straordinarietà”, e dunque per l’impossibilità di una previsione forfettaria “a monte”, nell’ultimo decennio si è creata una certa confusione nella identificazione del “paniere” di costi ed acquisti di varia natura nell’ambito del quale fare confluire il concetto di “spesa straordinaria” in favore della prole, e dunque ripetibile pro quota da colui che abbia anticipato l’intero onere. In proposito, il formante giurisprudenziale ha ormai da tempo raggiunto una certa uniformità nella definizione di spese straordinarie, le quali comprendono “quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento” (Cass. Civ., n. 18869/2014). In senso sostanzialmente conforme si è espressa la giurisprudenza di merito, secondo cui “in caso di affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.p.c., ciascun genitore dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie relativi ai figli (minori o maggiorenni non autonomi economicamente), da intendersi come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento” (Trib. Roma, 05/05/2014, n. 9688). Pertanto, secondo il collegio suddetto, rientrano nell’assegno di mantenimento le seguenti spese: “materiale scolastico di cancelleria, libri scolastici eventualmente occorrenti nel corso dell’anno, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e carburante di autovetture e motocicli in uso ai figli), spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, ricariche del cellulare, analisi ed accertamenti diagnostici di routine qualora mutuabili, cure estetiche, spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco)”.

Orbene, dall’analisi delle sentenze sopra riportate è possibile individuare le principali caratteristiche della spesa straordinaria: l’eccezionalità; la saltuarietà e l’imprevedibilità; la rilevanza in termini economici; l’imponderabilità. Al ricorrere di uno di questi caratteri la spesa non rientrerà più nella definizione di spesa ordinaria, ma verrà classificata come spesa fuori dal regime ordinario di vita dei figli. Al fine dunque di dare un univoco indirizzo a cui ancorare i parametri di spesa, molti tribunali (da ultimo quello di Milano, ma già da qualche anno anche quello di Palermo, Roma, Firenze etc.) hanno stilato dei protocolli da applicare a tutti i procedimenti ove sia coinvolta la prole. Sulla scorta di tali indicazioni, dovranno essere distinte le spese che non richiedano il preventivo accordo di entrambi i genitori, con quelle che invece lo prevedano. Nell’ambito del primo gruppo, il genitore avrà l’obbligo di rimborsare all’altro che le abbia sostenute per intero (in ragione della aliquota dovuta), senza preventivo accordo:

  1. a) spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture pubbliche; trattamenti sanitari non erogati dal SSN; tickets sanitari.
  2. b) spese scolastiche relative a: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici; libri di testo e materiale scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; trasporto pubblico; mensa.
  3. c) spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

Tra le spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo tra i genitori, ed il cui rimborso è condizionato all’ottenimento di esso, si annoverano:

  1. a) spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN; farmaci particolari.
  2. b) spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; alloggio presso sede universitaria.
  3. c) spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche; spese di custodia (baby-sitter); viaggi e vacanze.

Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso sia condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, è previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all’altro con un preavviso di almeno 15 giorni e che l’altro abbia l’obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall’altro genitore e dunque sarà soggetta a rimborso nei limiti di quota imposta.

 

 

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