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Presunzione di “verità” della data apposta al testamento

Veridicità della data apposta ad un testamento olografo in ipotesi di posterità temporale rispetto ad un altro parimenti pubblicato...

di Redazione

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22197 del 22 settembre 2017, riprendendo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ha fatto chiarezza in ordine al riparto dell’onere probatorio sulla contestazione della veridicità della data apposta ad un testamento olografo in ipotesi di posterità temporale rispetto ad un altro parimenti pubblicato

 

Avv. Giovanni Parisi

Nell’ambito di un procedimento di petizione ereditaria, l’attrice otteneva in primo grado sentenza a lei favorevole, avendone il tribunale dichiarato la qualità di erede in forza di un testamento olografo vergato dal de cuius e che recava data posteriore rispetto a quello pubblicato in favore della convenuta. Il giudice di primo grado, conseguentemente, condannava quest’ultima alla restituzione in favore dell’attrice dei beni ereditari dei quali era già entrata in possesso. Detta sentenza veniva riformata in appello, all’esito del quale la Corte di merito riteneva non provata la veridicità della data apposta alla scheda posteriore, e conseguentemente la posterità di quest’ultima rispetto al primo testamento rinvenuto.
Ricorreva dunque in cassazione la presunta erede rimasta soccombente in secondo grado, ottenendo stavolta ragione dei propri diritti in forza di un importante principio di diritto espresso in tema di riparto dell’onere probatorio nella ipotesi di cui all’art. 602, terzo comma, c.c. In base alla norma codicistica, “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.” Sancisce poi il terzo comma (oggetto del presente esame), che la data apposta alla scheda testamentaria, “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Mentre ai primi due commi dell’articolo, il legislatore ha inteso fornire taluni requisiti essenziali intrinseci alla forma del documento di ultime volontà (redazione, data e firma autentica del testatore) in mancanza dei quali il testamento risulta ipso facto invalido, il successivo terzo comma stabilisce viceversa una presunzione di validità della data apposta in calce, salvo prova contraria della “non verità” di essa, ammessa qualora si controverta, come nel caso di specie, in questioni attinenti la priorità di date tra due testamenti olografi. Muovendo dal dato normativo surriferito, secondo il pensiero della Suprema Corte nella pronuncia in commento, ne deriva che mentre la mancanza totale di data comporta di per sé l’invalidità di tutta la scheda testamentaria, la data “non veritiera”, comportando tale falsità una violazione di diritto sostanziale (e non un vizio di forma), dovrà essere eccepita (e provata) da chi vanti un concreto interesse giuridico a dedurla. Conseguentemente, una volta accertata la autenticità del testamento, l’onere di provare la falsità o l’errore materiale di esso graverà sulla parte che vanti un interesse giuridicamente rilevante a farla valere in giudizio. Quanto rilevato trova conforto in un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 12307/2015), secondo cui la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre apposita domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, dimostrando (onere della prova su di lui incombente), nel caso di specie, la “non verità” della data apposta alla scheda dal testatore. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Supremo Collegio, cassando la sentenza di appello, ha espresso il seguente principio di diritto a cui il giudice di merito, in sede di rinvio, dovrà uniformare la propria decisione: “la parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, in presenza di una delle ipotesi previste dall’art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale del testamento e grava su di essa l’onere della relativa prova.”

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