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Bullismo: le responsabilità dei genitori e dei docenti

Definire cosa s'intende per bullismo non è semplice, le sfumature che contraddistinguono questo fenomeno da altri comportamenti simili sono spesso sfuggenti...

di Dario Coglitore

Definire cosa s’intende per bullismo non è semplice, le sfumature che contraddistinguono questo fenomeno da altri comportamenti simili sono spesso sfuggenti

 

Avv. Dario Coglitore

Indubbiamente il termine bullismo designa una serie di comportamenti aggressivi fisici e psicologici, quali molestie fisiche o verbali, gesti, percosse, etc., perpetrati intenzionalmente e costantemente da alcuni ragazzi nei confronti di altri, incapaci di difendersi, nell’ambito della scuola o del quartiere.
Gli atti di  bullismo oggi sono favoriti dall’uso delle nuove tecnologie, in particolare di Internet e dei cellulari: diffusione di pettegolezzi, immagini o video, anche scabrosi, girati nella maggior parte dei casi con smartphone, furto di identità tramite utilizzo di Facebook o altri social, insulti, derisioni e vere e proprie minacce.
E’ il c.d. “cyberbullismo”, una forma molto grave di violenza considerato che l’autore si nasconde spesso dietro l’anonimato, rendendo così difficile la sua identificazione e facendo venire meno le possibilità di difesa della vittima.
Come difendersi? Il bullismo non è una figura autonoma di reato, poiché manca al riguardo una specifica fattispecie incriminatrice. Ciò, però, non significa che il “bullo” rimanga impunito e la relativa vittima non abbia tutela. Invero, sono utilizzabili diversi strumenti già esistenti nel nostro sistema legale.
Gli atti compiuti dal bullo, in primo luogo, sono sanzionati penalmente qualora riconducibili a precise fattispecie incriminatrici: ad es. lesioni personali, l’ingiuria, diffamazione, molestia o disturbo alle persone, minaccia, atti persecutori – stalking, sostituzione di persona, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, etc.
In sostanza, come ha fatto notare qualcuno, il termine cyberbullismo richiama fattispecie criminose senza tuttavia esserlo di per se stesso.
Tuttavia,  quando l’autore del reato è un minore, come spesso accade, difficilmente ci sarà un processo penale ed una conseguente condanna a suo carico. E’ molto più frequente (e proficuo per la vittima), invece, che vi sia un giudizio civile che porta solitamente al risarcimento in danaro.

Bullismo

ANSA/FRANCO SILVI

Gli atti di bullismo, infatti, generano responsabilità civile per chi se n’è reso autore il quale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dovrà risarcire la vittima non essendo richiesta la capacità di agire ma la sola capacità di intendere e di volere. Lo stesso principio vale anche quando la violenza sia stata perpetrata da un gruppo di minorenni.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che gli autori degli atti di bullismo hanno una responsabilità solidale e oggettiva, ossia condivisa tra tutti coloro che hanno preso parte all’episodio, a prescindere dal ruolo svolto, di primo piano o con una funzione solo strumentale e marginale.
La vittima, dunque, può chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo di essi, salvo poi il diritto di quest’ultimo di rivalersi nei confronti degli altri responsabili (Cass. Civ. Sent. n. 18899/15).
Resta da chiedersi, però, chi di fatto risarcirà il ragazzo vittima di bullismo quando l’autore dell’illecito è un minorenne. Il minorenne, di regola, non ha piena autonomia patrimoniale.
In questo caso, la responsabilità ricade sui genitori i quali rispondono a titolo di culpa in educando ex art. 2048, comma I, c.c. Trattasi di una responsabilità presunta che è possibile superare solo fornendo la prova positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata.
Il concetto di “corretta educazione” non è facile da definire e lascia spazio a innumerevoli interpretazioni.
Tuttavia l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cassazione civile,  sent. n. 24475/14).
Gli atti di bullismo non hanno conseguenze soltanto per gli attori direttamente coinvolti, ovvero i minori, e per i loro genitori. Anche i docenti hanno il dovere di vigilare sugli studenti e sono dunque responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, se avviene nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2048, comma II, c.c.).
L’accoglimento della domanda di iscrizione all’istituto scolastico e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, genera a carico del medesimo istituto l’obbligazione di vigilare per mezzo dei propri docenti sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

E non solo. Il Tribunale di Milano (Sent. n. 8081/13), ha precisato che, al fine di escludere ogni responsabilità (anch’essa presunta) in capo al docente, non basta la sola dimostrazione di non essere stati in grado di effettuare un intervento correttivo o repressivo ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.
Va precisato, però, che la riforma scolastica intervenuta con L. n. 312/1980 ha limitato il regime di responsabilità diretta degli insegnanti, individuando come unica legittimata passiva dell’azione risarcitoria intentata da chi abbia subito danni in conseguenza di un atto commesso da uno studente l’amministrazione scolastica che potrà, in seguito, proporre azione di rivalsa nei confronti dei docenti responsabili.
Il Tribunale di Bologna con provvedimento del 4 maggio 2004, ad esempio, di fronte ad un caso di lesioni ai danni di un minore provocate dallo spintonamento cagionato da un compagno, ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione scolastica per omessa sorveglianza da parte del personale ed ha quindi condannato il MIUR al risarcimento dei danni, dichiarando inoltre l’istituto tenuto in via di manleva e garanzia contrattuale a rimborsare quanto dovuto dal Ministero.
L’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica tuttavia esonera i genitori soltanto dalla culpa in vigilando, ma non dalla responsabilità per il fatto illecito commesso dai propri figli in ragione del principio della culpa in educando.
I due tipi di responsabilità (dell’amministrazione scolastica e dei genitori) sono infatti concorrenti tra loro e non alternativi.
Proprio sulla base di quanto detto, sono numerose le sentenze emesse a favore delle vittime del bullismo. A titolo esemplificativo, il Tribunale di Alessandria (Sent. n. 439/2016) ha riconosciuto la responsabilità dei genitori  nel caso di un filmato registrato con un telefonino e diffuso tra i compagni di scuola, in cui un minore veniva legato e imbavagliato, nonché percosso e deriso. L’inadeguatezza dell’educazione impartita al minore sarebbe emersa dalle modalità dello stesso fatto illecito perpetrato dai propri figli minori essendo stato accertato un grado di maturità ed educazione fortemente carente conseguente al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell’art 147 c.c.
Tali pronunce rappresentano un evidente ed estremamente importante orientamento che vede tutelato il diritto dei giovani ad ottenere un’adeguata istruzione in un ambiente sicuro e sereno.

 

 

 

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