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Smarrimento del bagaglio: la compagnia aerea è sempre responsabile ?

Sono frequenti i disagi subiti dai viaggiatori in aeroporto per via della mancata riconsegna del bagaglio durante le festività a causa dell’intensificarsi del traffico aereo internazionale...

di Dario Coglitore

Non v’è dubbio che la perdita del bagaglio è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore aereo

 

Avv. Dario Coglitore

Sono frequenti i disagi subiti dai viaggiatori in aeroporto per via della mancata riconsegna del bagaglio, soprattutto nel periodo estivo o durante le festività a causa dell’intensificarsi del traffico aereo internazionale. Non v’è dubbio che la perdita del bagaglio è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore aereo. Va applicata, infatti, la Convenzione di Varsavia, spesso richiamata negli stessi biglietti aerei, la quale sancisce la responsabilità del vettore per il danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o avaria delle cose trasportate purché l’avvenimento che ha causato il danno sia successo durante il trasporto aereo compreso il “periodo durante il quale i bagagli o le merci si trovano  in custodia del vettore sia in aerodromo sia a bordo di un aeromobile sia in un posto qualsiasi in caso d’atterramento fuori aerodromo”.

L’art. 17, comma II, della Convenzione di Montreal, cerca di unificare le regole relative al trasporto aereo internazionale, ribadisce il concetto sopra esposto sancendo la responsabilità del vettore in caso di perdita o di deterioramento verificatosi in aeromobile, oppure “nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”.
Il Regolamento CE n. 2027/97, in attuazione della menzionata convenzione, specificatamente stabilisce che “la responsabilità del vettore in caso di danno derivanti dal ritardo nel trasporto di bagagli a meno che questo provi di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il ritardosmarrimento_bagagli_

E’, quindi, onere del vettore, che intende liberarsi dalla responsabilità, provare che l’inadempimento si deve, in realtà, attribuire ad un evento fortuito, del tutto indipendente dalla sua sfera giuridica di volontà o semplice controllo, che si ponga in stretto rapporto di causalità con la mancata riconsegna della valigia al destinatario e quindi dimostrare che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
La responsabilità del vettore permane anche nel caso di eventuale consegna dei bagagli ad una impresa di handling.
Col termine handling si intendono l’insieme delle operazioni di carattere complementare o strumentale alle attività del vettore aereo in ambito aeroportuale e possono suddividersi in airside, se prestati nella parte di aeroporto dove si svolgono le operazioni di volo, e landside, se nella restante parte. L’effettuazione dei suddetti servizi di assistenza da parte delle imprese di handling sono  legate al vettore da accordi che il passeggero solitamente ignora.
Ebbene, l’art. 953 del Codice della navigazione, così c0me riformato dal D.lgs. 151/06, prevede la responsabilità del vettore in merito alle cose consegnategli per il trasporto anche se le stesse risultino affidate, o nell’interesse del vettore o per ottemperare ad un regolamento aeroportuale, ad un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che le operazioni e la fase di handling attengono al contratto di trasporto sicché gli operatori di handling devono intendersi ausiliari o preposti del vettore il quale risponde del loro inefficiente operato ai sensi dell’art. 1228 Codice Civile.
L’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nella mera attività di trasferimento del passeggero da un luogo ad un altro ma comprende l’adempimento di ulteriori obbligazioni accessorie necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissatosi dalle parti (passeggero-vettore) con la conseguenza che sussiste a carico del vettore, il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate, l’obbligo di conservarle e custodirle fino alla consegna al destinatario.
Ciò non toglie che l’operatore di handling sia comunque tenuto ad osservare il precetto del neminen ledere e che, quindi, dalla sua attività possa derivare una responsabilità extracontrattuale retta dall’art. 2043 Codice Civile con la connessa azione aquiliana del destinatario che lamenti un danno al bagaglio.
Ed invero è facoltà del danneggiato scegliere se agire nei confronti dell’azienda che si occupa dei servizi a terra e della movimentazione dei bagagli ovvero in via contrattuale nei confronti del vettore il quale, a sua volta, potrà rivalersi, previa dimostrazione della responsabilità nei confronti dell’impresa che gestisce il servizio addetto alle operazioni di imbarco e sbarco bagagli.
Con riguardo, infine, ai danni  subiti dal passeggero e alla determinazione degli stessi, occorre precisare che la Convenzione di Montreal prevede un risarcimento fino a 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa Euro 1.134,71.
Tale limite, ha stabilito la Corte di Giustizia dell’UE del 6 maggio 2010 (C-63/09), sarebbe assoluto e comprensivo dei danni di qualunque natura, patrimoniali e non.
Tuttavia la Convenzione di Montreal contempla la possibilità per il passeggero di rendere una dichiarazione speciale di interesse al momento della consegna dei bagagli al check-in, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare.
In tal caso, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata. La richiesta di rimborso alla compagnia aerea deve farsi mediante raccomandata a/r entro 21 giorni per la ritardata consegna allegando copia del PIR, biglietto aereo, etichetta del bagaglio, le ricevute di pagamento o gli scontrini delle spese sostenute.

 

 

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