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Società recupero crediti: quello che c’è da sapere

Come difendersi dalle società di recupero crediti, che, in tempi di crisi scendono in campo in modo sempre più aggressivo...

di Redazione

Ritorniamo ancora ancora una volta a parlare delle società di recupero crediti, le quali, in tempi di crisi scendono in campo sempre più aggressivi. Si tratta quasi sempre di condotte poste dai singoli operatori poco rispettosi delle regole, e ovviamente, comportamenti reiterati per mancanza di inosservanza delle regole che dovrebbero essere impartiti dai preposti delle società stesse

 

di  Agostino Curiale*

Il loro lavoro consiste di recuperare somme di denaro vantate da aziende creditrici, che a sua volta a chiusura delle pratiche con esito positivo, si vedranno riconosciuta una elevata provvigione. Preliminarmente, c’è da dire, che le società di recupero crediti non possono agire, come invece gli operatori affermano, legalmente nei confronti dei debitori, esse infatti, nel caso di mancato recupero sono tenuti a riconsegnare la pratica con la descrizione Esito negativo. In questa guida parleremo delle condotte che esse sono tenute a rispettare e i comportamenti illegali spesso da loro usati.

  • La prima cosa da sapere è, che tutte queste società di recupero crediti devono chiamare gli interessati sempre e comunque da un numero visibile. Al contrario invece, vengono spesso segnalati casi di telefonate prevalentemente da numeri anonimi.
  • Quando l’operatore della Società recupero crediti contatta i debitori deve sempre presentarsi con nome e cognome, riferire il nome della società, per cui sta chiamando e riferire la denominazione della società per cui si sta tentando il recupero del credito.
  • I soggetti incaricati a chiamare i debitori devono sempre mantenere un comportamento educato e rispettoso, non possono riferire al debitore informazioni false e ingannevoli. Essi non possono assolutamente svolgere azioni atte ad intimidire e non possono minacciare iniziative legali sproporzionate puramente vessatorie.

Le agenzie di recupero crediti entro 5 giorni dall’avvenuto contatto telefonico sono tenute ad inviare per iscritto una lettera di convalida del debito, informare il debitore dei loro diritti e comunicare di avere tempo 30 giorni entro i quali contestare il debito.

Vediamo adesso alcuni casi, in cui alcuni operatori di società recupero crediti inventano per intimidire il soggetto debitore.

E’ molto frequente da parte degli operatori intimidire gli interlocutori avanzando minacce del tipo: euroconsumatori

  • se non paga le facciamo un pignoramento dello stipendio o della pensione
  • se non paga il suo nominativo sarà segnato al CRIF elenco dei cattivi pagatori
  • se non paga verrà l’ufficiale giudiziario e le pignorerà i mobili e il televisore
  • se non paga può rischiare il carcere

Ebbene dire, che, tutte queste frasi possono indurre timore ad alcuni soggetti, e qui possiamo fermarci, in quanto, oltre ad essere assolutamente azioni inapplicabili, le società di recupero crediti non possono attivarsi giudizialmente, la stessa, potrà limitarsi ad inviare una missiva alla finanziaria per comunicare l’eventuale mancato recupero. La proposizione di una procedura legale spetterà solamente alla finanziaria, che vanta il credito, potrà farlo servendosi di un legale e procedere giudizialmente per emettere un decreto ingiuntivo. E’ da premettere però, che le stesse finanziarie prima di agire in giudizio, dovranno in qualche modo essere sicuri che il debitore abbia qualcosa da potere aggredire, nel caso contrario rischierebbero solamente spreco di tempo e denaro. Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale. Essi devono scrupolosamente contattare i debitori in orari ragionevoli e non possono disturbare accanendosi con telefonate frequenti. Non devono permettersi di chiamare nei posti di lavoro e non devono assolutamente parlare con altre persone, nè riferire loro, informazioni riservate di carattere personali, quali, mancati pagamenti, stati di morosità, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo. Le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero crediti possono integrare reati di violenza del tipo Stalking e che quindi, sono passibili di denuncia. Si manifesta anche reato, quando il debitore non avendo mantenuto il proprio numero di telefono negli elenchi e/o non abbia comunicato al creditore il suo numero, la società di recupero crediti reperisce in modi alternativi i numeri di telefoni.

In questi casi, bisognerà, al primo contatto, chiedere come l’operatore sia venuto in possesso di quel numero nettamente privato e riservato. Un altro aspetto, molto invasivo è senz’altro quando l’operatore tenta di registrare le conversazioni, egli non può farlo, nel caso, dovrà chiedere una specifica autorizzazione. E’ vietata inoltre, l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora, sulla porta del debitore, la diffusione di questi dati chiamati sensibili, sono conseguentemente inquadrati come reato alla diffusione illecita di dati personali. Rientrano in altrettanto vietati, i messaggi lasciati in segreteria telefonica, gli invii di cartoline postali, e lettere recanti la scritta recupero crediti o altre parole simili che rappresentano la vita privata del soggetto. Le società di recupero crediti, possono utilizzare solo i dati personali dei debitori solamente per l’utilizzo necessario all’esecuzione dell’incarico. Una volta conclusa la pratica, sia essa positiva che negativa, tutti i dati devono essere cancellati. Nel caso di sospetti, è necessario inviare alla Società una raccomandata A.R. con la quale si chiede la cancellazione totale di ogni elemento da loro trattato, nel rispetto delle norme sulla Privacy. In riepilogo, quando si riceve una chiamata di un operatore di società recupero crediti, bisogna sempre chiedere:

  • Nome e cognome dell’operatore e numero di telefono
  • La denominazione sociale della società per cui chiama
  • La denominazione della società che vanta il credito
  • Pretendere l’invio cartaceo della pretesa e nel caso contrario riservarsi di esaminare quanto comunicato
  • Stare bene attenti delle eventuali minacce ricevute e nel caso, riferire della volontà di sporgere denuncia

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

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