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Garanzia post-vendita : chi è responsabile del difetto?

di Redazione

La legge stabilisce che l’acquirente ha diritto a una garanzia legale di due anni, che può far rivalere sul venditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulti difettoso, non funzionante, difforme o diverso da quello descritto nella pubblicità.

 

di Concetta Spampinato* 

In materia di garanzia post-vendita, il venditore è responsabile del prodotto difettoso (sia che si tratti di elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.). La legge, infatti, stabilisce che l’acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di due anni che può far rivalere sul venditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulti difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

La garanzia legale  prevede dei rimedi. Riparazione o sostituzione del bene (c.d. rimedi primari). Si tratta di rimedi alternativi, che dovrebbero essere a scelta del consumatore, ma di solito ciò non avviene a causa di impossibilità o eccessiva onerosità del bene, per cui il venditore ne propone soltanto la riparazione.

Le riparazioni dei beni in garanzia o le sostituzioni sono senza spese per il consumatore, devono essere riparati o sostituiti entro un congruo termine e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore;

Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari), che si caratterizzano per i seguenti elementi: sono anch’essi alternativi e scelta del consumatore. Tali rimedi ricorrono nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; nel caso in cui riparazione o sostituzione siano tardive rispetto al termine congruo assegnato; nel caso in cui riparazione o sostituzione abbiano  provocato notevoli inconvenienti al consumatore.

Perciò, quando la riparazione o la sostituzione non abbiano dato esito favorevole per il consumatore, egli potrà richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (e cioè dovrà restituire la merce con restituzione contestuale del prezzo pagato) o la riduzione del prezzo (il consumatore potrà tenere il bene “difettoso”, ma con il rimborso di una parte del prezzo). Nel caso della riduzione del prezzo, l’entità della somma da restituire sarà proporzionata all’uso che sia stato fatto della cosa, valutando il singolo caso.

Quali sono i termini per far rispettare la garanzia?

Con la garanzia post-vendita, i termini per far valere i diritti sono:

  • 2 anni decorrenti dalla consegna del bene (nel caso di vendita di beni usati, le parti, come già evidenziato, possono limitare tale termine a 1 anno);
  • 2 mesi di tempo dalla scoperta per denunciare al venditore il difetto (la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato).

Il consumatore ha, quindi, complessivamente 26 mesi dalla consegna (24 mesi + 2 mesi per denunciare) per far valere i suoi diritti in giudizio. E’ opportuno, dunque, conservare tutti i documenti che attestino la data dell’acquisto (scontrino, fattura, ecc.) e la data di consegna del bene, in caso avvenga successivamente al perfezionamento dell’acquisto. E’ un buon consiglio quello di fotocopiare gli scontrini per evitare che la carta termica nella quale sono stampati si deteriori nel tempo.

Quanto alla prova del difetto (o meglio, la prova che il difetto sia tra quelli che rientrano nel concetto di difetto di conformità), se esso si manifesta entro 6 mesi dalla consegna, si presume che si tratti di un difetto originario e, come tale, non causato dal consumatore: la prova contraria, in tal caso, sarà a carico del venditore.

E’ bene ricordare che il consumatore deve rivolgersi sempre al venditore: se il venditore si rifiuta di accettare il bene in riparazione commette una grave scorrettezza che può essere segnalata alla Polizia municipale e anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Qualora siano decorsi i termini della garanzia legale, il consumatore potrà utilizzare la garanzia convenzionale, ovvero la garanzia del produttore che, generalmente, ha una durata maggiore.

 

*Presidente comitato provinciale di Palermo Unc – Unione nazionale consumatori

 

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