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Blocco Perequazione anni 2012 e 2013

Blocco Perequazione anni 2012 e 2013: Sentenza del TAR n. 12832/16 - legittimazione attiva, l'inammissibilità dell'impugnativa di Atto Politico e difetto di giurisdizione...

di Redazione

Blocco Perequazione anni 2012 e 2013: Sentenza del TAR n. 12832/16 – legittimazione attiva, l’inammissibilità dell’impugnativa di Atto Politico e difetto di giurisdizione – Regione Sicilia

 

di  Associazione europea consumatori indipendenti

Ritorniamo a parlare ancora una volta della vicenda che ha coinvolto tantissimi pensionati, il Blocco sulla Perequazione, nello specifico affronteremo alcune note che riguardano la materia di legittimazione e giurisdizione.
Facendo un passo indietro e riferendoci al caso di legittimità costituzionale, il decreto legge n. 65/2015, all’articolo 1, ha dato, secondo il Governo, concreta attuazione al contenuto della Sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015 così come risultante dalla conversione, per contrasto con gli artt. 2,3,36 comma 1,38,136,137 e 117 Cost. Il “Giudice delle leggi”, per l’appunto, ha cancellato dal nostro ordinamento le disposizioni in materia di blocco della perequazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo contenute nel comma 25 dell’articolo 24 della Legge 214/2011.
Riportando la questione già risolta recentemente a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale che ha bocciato i ricorsi di tanti pensionati, vediamo adesso, invece, cosa ha prodotto il caso che era stato promosso davanti il Giudice Amministrativo del TAR Lazio, quali sono stati i motivi per i quali il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti a rifondere sia all’Inps che alla Presidenza del Consiglio le spese di giudizio.
Il Giudice Amministrativo della Sez. Terza Quater TAR Lazio con sentenza n. 12832/16 si è espresso sulla materia dichiarando inammissibile il ricorso proposto da tanti pensionati.

Premesso che i ricorrenti hanno ricorso sull’illegittimità degli atti gravati derivanti in primo luogo dall’art. 1 del D.L n. 65/2015 conv. dalla legge n. 107/2015, cui gli stessi danno applicazione e hanno quindi sollecitato il Giudice a sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L n. 65/15 così come risultante dalla conversione, per contrasto con gli artt. 2,3,36 comma 1,38,136,137 e 117 Cost.
La richiesta dei ricorrenti, riguardava il risarcimento del danno loro derivato dalla mancata esecuzione, ad opera del legislatore, della sentenza costituzionale n. 70 del 2015, condannando altresì le Amministrazioni resistenti a procedere a tale esecuzione.
La difesa portata avanti dall”INPS, è stata quella dell’eccezione del difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, i quali non avrebbero provato la loro condizione di pensionati, nonché l’assoluta infondatezza dell’impugnativa.
Il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitisi in giudizio, quest’ultima, in particolare, ha eccepito in via pregiudiziale, oltre la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti in assenza della previa instaurazione di un procedimento amministrativo di rimborso anche sui seguenti punti di inammissibilità e difetto quali: 

  • impugnativa della circolare e del messaggio Inps, privi di lesività diretta nei confronti dei ricorrenti;
  • impugnativa della deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 64 /2015 trattandosi di atto politico;
  • qualifica per difetto di incidentalità e di rilevanza e, quindi, per fittizietà del giudizio;
  • il difetto assoluto di giurisdizionenella misura in cui l’impugnativa implica il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane;
  • il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto la controversia è di esclusiva appartenenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.

Le eccezioni sollevati dallo Stato, dal punto prettamente giurisprudenziale, trovano abbastanza rilievo, il Giudice ha infatti dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo all’impugnativa della deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 64/15 la quale, assumendo valore di Atto Politico, non risulta in alcun modo giustiziabile.
L’eccezione del difetto di giurisdizione formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul gravame del suddetto ricorso, è stato per l’appunto accolto dal Giudice del TAR Lazio, infatti, la controversia rigurdante le pensioni è stata eccepita non di competenza giurisdizionale del TAR, bensì, del Giudice Contabile ovvero del Giudice ordinario.
Il Rapporto pensionistico dei ricorrenti pensionati assume comunque un ruolo di elemento identificativo del petitum sostanziale nella misura in cui essi lamentano l’incidenza diretta degli atti gravati, peraltro riconosciuti come puramente applicativi di norme di legge ritenute affette da illegittimità costituzionale.
Fermo restando, ribadiamo che la rivalutazione automatica della perequazione spetta di diritto a tutti i pensionati compreso gli adeguamenti futuri spettanti e che a causa del blocco, purtroppo, tali pensioni hanno subito ripercussione anche negli anni a seguire.
Possiamo benissimo dire, che il blocco della perequazione del trattamento pensionistico dei pensionati, in rapporto a secondo delle fasce di importo e la richiesta della corresponsione degli arretrati maturati in forza della predetta sentenza n. 70/15 è normale e legittima da ogni punto di vista. 

Nel caso di specie, va specificato, in osservanza e per effetto degli artt. 3, comma 3,13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934 – oggi art. 1, comma 2, del D.lgs 26 agosto 2016, n. 174, che la cognizione sui diritti connessi ai trattamenti pensionistici riguardanti il personale in regime Previdenziale Pubblico spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, come infatti ad essa, appartengono ogni controversia concernente la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza e ogni rapporto relativo alla pensione del pubblici dipendenti, il pagamento della rivalutazione monetaria, gli interessi sui ratei e di ogni trattamento pensionistico. “Sezione Unite n. 11849 del 9 giugno 2016”
Sulla cognizione dei diritti soggettivi connessi, invece, ai trattamenti pensionistici riguardanti il personale in regime Previdenziale Privato e non pubblico,  la competenza giurisdizionale è rivolta  in via esclusiva  al Tribunale Ordinario nella Sez. del Giudice del Lavoro.

 

 

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